Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge per le aziende in stato di crisi

Rifinanziato il prepensionamento dei giornalisti

giornaliROMA – In vigore il rifinanziamento dell’accesso al prepensionamento di giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi. Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.190 del 18 agosto 2014 pag. 1), recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 agosto 2014.

Articolo 1-bis (Rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

1. Per le finalità di cui all’art. 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, é autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014, 9 milioni di euro per l’anno 2015, 13 milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017, 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal  secondo periodo del comma 7 dell’art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del  2008.
Al secondo periodo del comma 7 dell’art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all’importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all’anno 2013, 23 milioni di euro nell’anno 2014, 29 milioni di euro nell’anno 2015, 33 milioni di euro nell’anno 2016, 33 milioni di euro nell’anno 2017, 30,8  milioni di euro nell’anno 2018, 23 milioni di euro nell’anno  2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano, anche mediante integrazione  dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze  professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione  non si applica alle imprese i cui accordi  prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
3. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in  forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti  di  vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2014, a 9 milioni di  euro per l’anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019, mediante  corrispondente  versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l’anno 2014 e 11 milioni di euro per l’anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019.
6. Il Fondo di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive  modificazioni, é incrementato di 22 milioni di euro per l’anno 2014 e di 11 milioni di  euro per l’anno 2015.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.  41-bis,  comma  7,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate  dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all’anno 2013, 23 milioni di euro nell’anno 2014, 29 milioni di euro nell’anno 2015, 33 milioni di euro nell’anno 2016, 33 milioni di euro nell’anno 2017, 30,8 milioni di euro nell’anno 2018, 23 milioni di euro nell’anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, é introdotto, su proposta  delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei  giornalisti italiani  (Inpgi) per il finanziamento dell’onere eccedentario”.

Art. 37, comma 1, lettera  b), della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”:
“b) per i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’Inpgi medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’art. 4 del regolamento adottato dall’Inpgi e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui é data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995”.

Art.  1,  comma 261, della legge 27 dicembre 2013 n. 147:
“261. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50  milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30  milioni di  euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle  imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e  all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di sostegno delle imprese, la ripartizione delle  risorse  del predetto Fondo”.
Si riporta il testo dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
“2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze é istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l’anno  2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n. 350, introdotto dall’art. 1, comma  512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13  agosto  2011 n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui  al  primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti”.

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