Una clamorosa sentenza a sorpresa toglie il “tetto” tra pensione e collaborazioni, ma...

Cumulo Inpgi, il pasticcio della Cassazione

ROMA – Clamoroso, quanto inatteso, verdetto della Cassazione: é legittimo cumulare senza alcun “tetto” la pensione Inpgi 1 con collaborazioni giornalistiche e redditi di lavoro autonomo. Di conseguenza i giornalisti già lavoratori subordinati, titolari di pensioni di anzianità Inpgi 1, potrebbero collaborare per oltre 22 mila euro lordi l’anno senza più vedersi decurtata la pensione.
Potrebbero essere questi gli effetti della sentenza n. 19573 del 19 luglio 2019 emessa a sorpresa dalla sezione Lavoro della Cassazione, presieduta da Antonio Manna, nonostante il parere favorevole all’Inpgi espresso dal sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Paola Mastroberardino.
In questo caso l’uso del condizionale é, però, d’obbligo perché questa decisione capovolge un orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, ormai consolidato da anni, e intacca quindi la certezza del diritto, rimettendo in discussione il ruolo stesso che istituzionalmente la Suprema Corte dovrebbe svolgere per legge.

Pierluigi Roesler Franz

È, insomma, una pronuncia destinata a scatenare una bufera di polemiche dentro e fuori il “Palazzaccio” di piazza Cavour perché potrebbe danneggiare pesantemente non solo l’Inpgi 1, ma anche molti giovani giornalisti in cerca di un lavoro stabile e duraturo nel tempo.
Pertanto, non si esclude che l’Inpgi 1 possa chiedere, ai sensi dell’art. 391 bis del codice di procedura civile, la revocazione della sentenza e parallelamente presentare istanza al Primo Presidente, Giovanni Mammone, di trasmettere gli atti alle Sezioni Unite civili della Cassazione, essendo pendenti al “Palazzaccio” una dozzina di analoghi ricorsi in materia.
È, quindi, necessario e urgente fare al più presto e una volta per tutte chiarezza sulla delicata questione. Ma potrebbero persino occuparsene anche il Consiglio Superiore della Magistratura per il mancato rispetto di norme procedurali e il Parlamento per i possibili devastanti effetti sulle casse dell’Inpgi 1.
Riepiloghiamo i fatti. Sette anni fa la Cassazione, con sentenza n. 1098 del 26 gennaio 2012, dette per la prima volta via libera al cumulo senza vincoli tra la pensione di anzianità Inpgi 1 e redditi di lavoro autonomo, sostenendo l’applicabilità della stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’Inps, “in quanto l’Inpgi gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della legge n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’Inps, mentre gli artt. 72, comma 1, legge citata e 44, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289, poi seguiti dall’art. 19 decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’A.G.O. – Assicurazione Generale Obbligatoria a quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, della stessa”.
Di conseguenza “doveva essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento Inpgi che disciplina la materia del cumulo di reddito da lavoro e trattamento pensionistico in modo diverso da quanto previsto nel regime relativo all’A.G.O. – Assicurazione Generale Obbligatoria”. Ma tre anni dopo la Suprema Corte cambiò linea, con la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 17589 del 4 settembre 2015, che, occupandosi della possibile permanenza al lavoro dei giornalisti dopo il compimento dei 65 anni anni e fino al limite di 70 anni di età, affermarono il principio secondo cui tra le forme esclusive e sostitutive dell’A.G.O. – Assicurazione Generale Obbligatoria – non rientrasse alcuno degli enti previdenziali privatizzati come l’Inpgi 1 e di conseguenza tali enti, nell’ambito della propria autonomia, potevano legittimamente discostarsi dalle regole previste per la generalità del sistema”.
Questa sentenza delle Sezioni Unite era stata finora seguita pedissequamente da numerose altre sentenze della Cassazione (le numero. 1850 del 2016, 6384 del 2016, 6776 del 2017, 20089 del 2018 e 20458 del 2018) che avevano sempre escluso la possibilità per i giornalisti lavoratori subordinati di restare in servizio oltre il limite di età di 65 anni. Ma era stata anche applicata dalle sentenze della sezione Lavoro n. 8067 del 21 aprile 2016 e 12671 del 20 giugno 2016 che, bocciando le tesi svolte nella prima sentenza n. 1098 del 2012, avevano invece confermato il divieto di cumulo tra la pensione Inpgi 1 e le collaborazioni giornalistiche superiori ai 22 mila euro lordi l’anno previsto dall’art. 15 del Regolamento Inpgi 1.
A loro volta le ultime due sentenze della Cassazione del 2016 (n. 8067 e 12671) favorevoli all’Inpgi erano state poi seguite dalle Corti d’Appello di Roma, Milano, Torino, Bologna e Genova​ che avevano dato anch’esse ragione all’Istituto.

La Corte di Cassazione

Come un fulmine a ciel sereno é giunta, invece, la sentenza n. 19573 del 19 luglio scorso, che respinge definitivamente il ricorso dell’Inpgi contro la decisione della Corte d’appello di Genova favorevole ad un giornalista che aveva cumulato la sua pensione di anzianità con redditi di lavoro.
Nella motivazione di appena 6 pagine, redatte dal consigliere Nicola De Marinis, la Cassazione dichiara di condividere le conclusioni della prima sentenza n. 1098 del 2012, ma non le due successive n. 8067 e 12671 del 2016, che si richiamavano alla decisione delle Sezioni Unite Civili n. 17589 del 2015 – dalle quali si discosta “in consapevole contrasto” – che si richiamavano alla decisione delle Sezioni Unite Civili n. 17589 del 2015.
Non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare che le conclusioni cui é giunta ora la Cassazione rimettono di fatto in discussione la certezza del diritto su cui si basa un sistema democratico come il nostro, cioé il rigoroso rispetto dell’art. 65 della legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12, che impone ai supremi giudici del “Palazzaccio” di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”.
E, proprio per evitare decisioni ondivaghe come questa, l’art. 374 del codice di procedura civile avrebbe imposto alla Sezione Lavoro di non decidere nel merito del divieto di cumulo tra la pensione Inpgi 1 e collaborazioni giornalistiche superiori ai 22 mila euro lordi l’anno, ma di soprassedere, trasmettendo gli atti al Primo Presidente della stessa Cassazione per un’eventuale invio alle Sezioni Unite Civili, come é avvenuto in centinaia di analoghi casi di contrasto giurisprudenziale.
Altrimenti non sarebbero, forse, incostituzionali – per possibile contrasto con gli articoli 3, 24, 101, 108 e 111 della Costituzione – sia l’articolo 391 bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non include tra i motivi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione l’error in procedendo costituito dalla violazione dell’art. 374 comma 3 del codice di procedura civile e dell’art. 65 R.D. n. 121 del 1941, sia l’articolo 374 comma 3 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede un rimedio esperibile contro le sentenze della Corte di Cassazione adottate in violazione del disposto del ridetto comma 3 dell’art. 374 del codice di procedura civile? (giornalistitalia.it)

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