L’Agenzia delle Entrate deve verificare se è congrua l’aliquota IRPEF applicata a novembre

Ex Fissa: ecco perché i 3mila euro vanno denunciati

Pierluigi Roesler Franz, sindaco Inpgi e componente della Giunta esecutiva Figec Cisal

ROMA – I circa 2.500 giornalisti titolari di pensione INPS (ex INPGI), creditori del trattamento integrativo dell’Ex Fissa Fieg/Fnsi, che nel novembre scorso hanno incassato, tramite l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, la quota annuale di 3 mila euro lordi, dovranno denunciare al fisco anche tale importo con le relative ritenute nella dichiarazione dei redditi IRPEF a partire dal prossimo mese di maggio.
La C.U. IRPEF (Certificazione Unica 2024) relativa al 2023, come abbiamo riferito il 5 aprile scorso, si può scaricare dal sito web dell’INPGI.
I 3 mila euro lordi dell’ex fissa sono soggetti alla tassazione separata IRPEF come normalmente avviene per il TFR (Trattamento di fine rapporto). Al momento di effettuare il pagamento nel novembre scorso l’INPGI ha, quindi, provveduto contestualmente da effettuare la relativa trattenuta fiscale. Pertanto, ciascuno dei circa 2.500 giornalisti pensionati creditori dell’EX FISSA ha ricevuto dall’INPGI nel 2023 un importo al netto della tassa IRPEF.
Tuttavia, essendo assoggettato alla tassazione separata, questo reddito non si cumula nel modello 730 con la pensione INPS, né con i redditi da collaborazioni autonome, né con il ricavato di affitti, né con altre possibili rendite di ogni pensionato.

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

I 3 mila euro lordi dell’EX FISSA versati dall’INPGI a novembre 2023 vanno, però, ugualmente denunciati al fisco nella prossima denuncia dei redditi utilizzando la C.U./2024 IRPEF predisposta dall’ente perché la tassazione operata quattro mesi fa è solo provvisoria, e non definitiva.
Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate deve verificare se è congrua – oppure no – l’aliquota IRPEF che l’INPGI ha applicato nel novembre scorso sulle somme pagate per l’EX FISSA a ciascuno dei circa 2.500 giornalisti pensionati, cioè, se è in linea con i loro redditi dichiarati nel modello 730. Infatti, a seconda dei casi potrebbero esserci dei conguagli che il giornalista dovrà pagare al fisco, ma anche dei possibili rimborsi da parte del fisco in favore del giornalista in pensione se fosse stata, invece, applicata una tassazione più elevata del dovuto.
In proposito l’articolo 19, comma 1, ultimo periodo del DPR n. 917/1986 (TUIR) prevede che: «Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
Con la Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «… la tassazione del TFR e delle altre indennità e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha, comunque carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 17 del TUIR (n.d.r. ora articolo 19), l’imposta relativa sarà successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti ….».
Gli uffici finanziari, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del TUIR, sono altresì tenuti a verificare se per il contribuente è più favorevole far concorrere i redditi stessi (TFR ed eventuale indennità sostitutiva) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (confronto tra tassazione separata e tassazione ordinaria).
L’Amministrazione finanziaria deve, quindi, provvedere alla riliquidazione delle somme entro il terzo anno successivo alla presentazione del modello 770/2024, pertanto entro il 31 dicembre 2027. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

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