Sanatoria per le inadempienze al 25 febbraio 2020 e agevolazioni per il periodo successivo

Condono Inpgi: riaperti i termini fino al 25 ottobre

ROMA – Riaperti i termini di presentazione delle domande per beneficiare della sanatoria per le inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020, anche se non ancora accertate. Lo comunica il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, richiamando la delibera n. 47, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, su proposta della Commissione Contributi e Vigilanza all’epoca presieduta da Carlo Parisi, attuale consigliere di amministrazione, che l’ha deliberata il 17 ottobre scorso.

Augusto Moriga

Il termine per la presentazione delle istanze di condono era fissato inizialmente al 3l agosto 2020, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato per molte aziende l’interruzione o la riduzione dell’attività amministrativa, il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi – con atto n. 17 del 25 giugno 2020 – aveva deliberato la proroga fino al 30 novembre scorso. La delibera è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 10651 del 23 settembre 2020.
Il 21 gennaio scorso, con atto n. 3, il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi per un periodo di ulteriori 240 giorni dalla data di approvazione ministeriale dell’atto. Delibera approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 2121 del 26 febbraio 2021.
Di conseguenza, fermo restando tutte le altre condizioni già illustrate nella Circolare n. 4 del 3 marzo 2020, che si intendono qui integralmente richiamate, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’Inpgi entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021 (240 giorni dalla data di approvazione ministeriale). A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Al fine di incrementare la propensione alla regolarizzazione spontanea di inadempienze contributive e contenere così il volume del contenzioso giudiziale, il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi – con atto n. 48 del 24 ottobre 2019 e n. 3 del 28 gennaio 2020 – ha, inoltre, introdotto una agevolazione che comporta sanzioni ridotte nei casi di spontanea denuncia – da parte dei datori di lavoro – per la regolarizzazione delle inadempienze contributive la cui definizione si è perfezionata dopo il 25 febbraio 2020. Delibera, quest’ultima, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 2178 del 25 febbraio 2020.
Fermo restando il vigente sistema sanzionatorio – illustrato con circolare Inpgi n. 14 del 7 aprile 2006 – nei casi di evasione o omissione contributiva di cui al comma 8, lettere a) e b),  dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro è rideterminata d’ufficio qualora intervengano le seguenti fattispecie:
a) in caso di spontanea denuncia per la regolarizzazione delle inadempienze presentata dai datori di lavoro interessati prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione delle stesse da parte dell’Inpgi, ovvero di altri organi di accertamento a ciò legittimati, l’importo delle sanzioni civili da corrispondere viene ridotto alla misura degli interessi legali maturati dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa o evasa fino alla data di effettivo pagamento, nei limiti del tetto massimo complessivo del 5 per cento dell’importo dei contributi non versati;
b) in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione delle stesse da parte dell’Inpgi, ovvero di altri organi di accertamento a ciò legittimati, ma antecedentemente all’instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, l’importo delle sanzioni civili dovuto è ridotto ad 1/3 (un terzo) del loro ammontare originario, calcolato sulla base degli ordinari criteri previsti dal regime sanzionatorio adottato dall’Istituto;
c) in caso di attivazione delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l’Inps per il trasferimento all’Inpgi della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, intervenuta antecedentemente all’instaurazione di una qualunque forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, le eventuali somme aggiuntive addebitate a titolo di sanzioni civili non sono dovute.
Si precisa che l’applicazione del regime sanzionatorio agevolato è prevista nei casi di denuncia spontanea per la regolarizzazione della posizione assicurativa del giornalista non assicurato all’Inpgi  e/o nei casi in cui l’Istituto ignori l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’applicazione è, invece, esclusa con riferimento alle denunce contributive mensili (DASM) omesse o insolute da parte dei datori di lavoro che hanno già attiva una posizione assicurativa aziendale presso l’Inpgi.
La regolarizzazione può intervenire sia mediante il pagamento in unica soluzione delle somme complessivamente dovute che mediante un piano di dilazione e rateizzo del debito, negli stessi termini e condizioni attualmente previsti dal sistema ordinamentale interno dell’Istituto. (giornalistitalia.it)

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