Secondo il Tribunale di Napoli vanno ripetute, ma la motivazione apre scenari più ampi

Odg: lo strano caso delle elezioni in Campania

NAPOLI – La VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha annullato la delibera con la quale il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha respinto il ricorso di 28 giornalisti contro l’esclusione di quanti non sono stati ammessi al voto per le elezioni del Consiglio regionale dell’Ordine della Campania, per mancata comunicazione dell’indirizzo di Posta elettronica certificata, pur non essendo stati sospesi dall’Albo professionale.
Ricorso presentato da giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi all’Ordine regionale della Campania, che nella tornata elettorale conclusasi il 7 novembre 2021 con la proclamazione degli eletti, non sono stati ammessi al voto in presenza al seggio in quanto, seppur in possesso di regolare Pec non l’avevano comunicata all’Ordine entro cinque giorni prima della data di convocazione per il voto elettorale on line.
Nella sentenza, che condanna il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti al pagamento delle spese di lite, quantificate in 9000 euro oltre accessori di legge, il Tribunale di Napoli ritiene che «la tornata elettorale va ripetuta potendosi ritenere il relativo risultato potenzialmente inficiato dalla denunciata irregolarità, già adesivamente vagliata dal Consiglio Nazionale, non potendosi in senso contrario ritenere siffatto vizio ininfluente sull’esito della votazione e/o nell’interesse ad agire degli impugnanti come contraddittoriamente declinato dallo stesso Consiglio nella seconda parte del provvedimento impugnato».
Il Consiglio nazionale dell’Ordine, a questo punto, è chiamato a valutare, sentito l’Ordine dei giornalisti della Campania, una eventuale linea d’azione comune finalizzata a decidere se recepire la sentenza e ripetere le elezioni, chiedere una sospensiva e appellare la sentenza o nominare un commissario straordinario. L’unico soggetto ad avere la titolarità a ricorrere in giudizio avverso la sentenza è l’Odg nazionale che, recependo all’unanimità il parere della Commissione ricorsi, aveva respinto il ricorso dei 28 giornalisti campani ritenendo che «le irregolarità riscontrate non hanno falsato il risultato delle operazioni elettorali».
Certo è che se dovesse prevalere la tesi della ripetizione delle elezioni a causa della privazione del diritto di voto a quanti non hanno comunicato la Pec, si porrebbe un problema ben più ampio: la legittimità delle elezioni dei tre consiglieri nazionali campani eletti dalla medesima platea elettorale e, perché no, delle elezioni nelle regioni in cui gli Ordini regionali hanno seguito la stessa procedura della Campania. Procedura, va ricordato, per la quale l’Odg campano aveva chiesto indicazioni all’Ordine nazionale che, ribadiamo, ha respinto il ricorso sia in commissione che in Consiglio nazionale.
Da ricordare anche l’appello agli allora presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, e ministro della Giustizia, Marta Cartabia, «affinché garantiscano l’esercizio del voto in presenza a tutti i giornalisti in possesso dei requisiti di legge, ma privi di Pec o che non l’abbiano comunicata», lanciato da Domenico Falco (vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania), Alessandro Sansoni (componente del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti), Salvatore Campitiello e Massimiliano Musto (consiglieri dell’Ordine dei giornalisti della Campania). (giornalistitalia.it)

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