Sul sito del Quirinale un testo diverso da quello approvato dal Parlamento. Chi sbaglia?

Roesler Franz scova un errore nella Costituzione

Pierluigi Roesler Franz, componente della Giunta esecutiva Figec Cisal e consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA – Ricorre quest’anno il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione che fu approvata dall’Assemblea Costituente. Ma quasi per caso si è scoperta una piccola “perla” legislativa o “chicca” giornalistica contenuta nella Carta repubblicana, di cui è Garante il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Uno dei tre originali della Costituzione Italiana presente nell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio, avvenuta il 24 giugno 2009

Vi è, infatti, una formale divergenza tra il testo del secondo comma dell’art. 39, pubblicato nel sito della Presidenza della Repubblica e poi ripreso dal sito della FAO, e il testo pubblicato nel 1947 sulla Gazzetta Ufficiale e successivamente riportato nei siti online del Senato, della Camera, della Presidenza del Consiglio, della Corte Costituzionale e di Normattiva.
Insomma, un piccolo mistero che dovrebbe essere chiarito al più presto perché, nonostante la modifica sia nel merito apparentemente secondaria, marginale e quasi insignificante, è pur tuttavia una disuguaglianza sostanziale che dovrebbe essere al più presto corretta perché i due testi sono comunque differenti e uno dei due è certamente sbagliato.
Se il banale errore fosse stato commesso nel sito del Quirinale sarebbe possibile correggerlo in pochi secondi, aggiornando il sito online. Se, invece, fosse esatto il testo contenuto nel sito internet della Presidenza della Repubblica, la dovuta correzione sarebbe molto più complessa perché in base all’art. 138 della Costituzione «le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».
Questi i fatti. A pag. 3805 dell’Edizione Straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 è riportato il testo integrale dell’art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, norma inquadrata nel Titolo III – Rapporti Economici che è a sua volta contenuto nella Parte I – Diritti e Doveri dei cittadini
L’art. 39 della Costituzione si compone di quattro commi. Ecco il testo:
«L’organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».
Questo identico testo compare in numerosi siti istituzionali:
a) nel sito del Senato;
b) in un secondo sito del Senato a pag. 23;
c) nel sito della Camera a pag. 17;
d) in un secondo sito della Camera a pag. 12;
e) nel sito della Camera Giovani a pag. 13;
f) nel sito della Presidenza del Consiglio;
g) nel sito della Corte Costituzionale a pag. 16;
h) nel sito online de “La Magistratura”, rivista dell’Associazione Nazionale Magistrati;
i) nel sito di Normattiva poi ripreso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria a pag.  13;
l) nel sito di Altalex.
Viceversa, il testo dell’articolo 39, secondo comma, della Costituzione riportato nel sito della Presidenza della Repubblica e poi ripreso da quello della FAO presenta una leggera differenza.

L’Articolo 39 della Costituzione sul sito ufficiale del Quirinale

Infatti, nel sito della Presidenza della Repubblica a pag. 12 dell’edizione con note, poi ripreso dal sito della FAO, si legge questo testo dell’Articolo 39 della Costituzione:
«L’organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».
La disuguaglianza consiste, appunto, nelle due diverse frasi: a) “secondo le norme di legge”; b) “secondo le norme stabilite dalla legge”. Si è, quindi, venuto a creare un piccolo “pasticcio” giuridico.
L’esame del Progetto di Costituzione iniziò nell’Assemblea Costituente il 4 marzo 1947 dopo l’elezione di Umberto Terracini alla Presidenza a seguito delle dimissioni di Giuseppe Saragat e si concluse il 22 dicembre dello stesso anno con l’approvazione del testo finale (presenti e votanti 515, voti favorevoli 453, voti contrari 62).

Il Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, firma la Costituzione Italiana che viene controfirmata dal presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini, e dal Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi. Era il 27 dicembre 1947

La Costituzione della Repubblica Italiana, composta da 139 articoli e da XVIII disposizioni transitorie e finali, fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Ne esistono tre originali: uno presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana, uno nell’archivio storico della Camera dei deputati e uno nell’Archivio Centrale dello Stato.

È considerata una Costituzione “rigida” perché, rappresentando la fonte suprema del diritto nel nostro ordinamento giuridico a cui tutti gli altri atti o fatti normativi devono conformarsi, la modifica del suo testo richiede un particolare procedimento aggravato, disposto dal suo art. 138, rispetto al procedimento di formazione delle leggi ordinarie e garantita nella sua rigidità in virtù della giurisdizione svolta dalla Corte costituzionale, che vigila sull’applicazione di leggi rispettose del dettato costituzionale.
Nei suoi 75 anni di vigenza la Costituzione è stata oggetto di numerose revisioni costituzionali con cui si è provveduto ad integrare ed aggiornare il testo originario, come, ad esempio, la revisione integrale del titolo V della parte II relativa alle autonomie territoriali, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la modifica dell’art. 111 sul giusto processo e la riduzione del numero dei parlamentari convalidata dal referendum costituzionale del 2020. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

 

Un commento

  1. Caro Pierluigi, come sempre sei attento è perfetto nella interpretazione della legge. Un abbraccio.

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