Il direttore generale Mimma Iorio chiarisce i principali aspetti della manovra

Inpgi, ecco cosa cambia dopo la riforma

Mimma Iorio

Mimma Iorio

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ROMA – L’approvazione della riforma previdenziale dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani da parte dei Ministeri Vigilanti (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero dell’Economia) ha dato il via libera agli interventi correttivi necessari a garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo.
Per comprendere meglio il valore della riforma, il direttore generale dell’Inpgi, Mimma Iorio, fornisce alcuni chiarimenti sui principali aspetti della manovra, con particolare riguardo ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

Fermo restando le diverse decorrenze espressamente previste dal nuovo Regolamento e fatti salvi gli effetti prodottisi nelle more dell’approvazione, le modifiche entrano in vigore il 21 febbraio 2017.

INTERVENTI APPROVATI DAI MINISTERI VIGILANTI

PENSIONI:

Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

L’età anagrafica sia per gli uomini che per le donne è stata così incrementata:

 ANNO   ETA’ con almeno 20 anni di contribuzione
   Uomini   Donne 
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

Dal 2019 l’età prevista per la pensione di vecchiaia sarà adeguata alla variazione della aspettativa di vita.

Chiarimenti:

Potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano già maturato i requisiti previsti dalla disciplina in vigore entro il 31 dicembre 2016 e cioè:

–  per gli uomini 65 anni d’età (nati entro il 1951) con almeno 20 anni di contribuzione;

–  per le donne – pensione intera – 62 anni (nate entro il 1954) con almeno 20 anni di contribuzione;

–  per le donne – pensione con abbattimenti – 60 anni d’età (nate entro il 1956) con almeno 20 anni di contribuzione. Al calcolo della pensione sarà applicato un abbattimento permanente legato all’anticipo rispetto ai requisiti di età previgenti (dal 2,38% al 10%).

Si ricorda che per la pensione di vecchiaia, anche con la riforma, per il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, sono utili i contributi versati all’Inps, ex Inpdap ed Enpals ed alla Gestione Separata Inpgi.

Esempi mantenimento vecchie norme per la pensione di vecchiaia

1) Uomo nato entro il 31 dicembre 951 con 20 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2016:

Prima decorrenza utile a pensione: in qualsiasi momento si decida poiché il giornalista ha compiuto 65 anni a dicembre 2016. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017. 

2) Donna nata entro il 31 dicembre 1956 con 20 anni di contribuzione al 31 dicembre 2016:

Prima decorrenza utile a pensione con abbattimento permanente del 10.00%: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, la giornalista potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017. La percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 65 anni d’età previsti dalla previgente normativa.

Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità

I nuovi requisiti richiesti sono: almeno 62 anni di età anagrafica e una anzianità contributiva Inpgi pari a quella indicata nella tabella sottostante:

 REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’ 
 Anno Anni di contribuzione Inpgi con almeno 62 anni di età
2017 38
2018 39
2019 40

Dal 2019 i requisiti di età e contributivi di cui sopra saranno adeguati alla variazione dell’aspettativa di vita.

Chiarimenti:

Potranno continuare ad accedere, in qualsiasi momento, alla pensione di anzianità con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e cioè:

– 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione;

– almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età;

– 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione, con degli abbattimenti permanenti sul calcolo dal 4.76% al 20%.

I predetti requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione Inps/Inpgi.

I giornalisti in possesso dei suindicati requisiti potranno, quindi, accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’approvazione della riforma anche nel caso in cui fossero poi richiesti requisiti di età e contributivi più elevati. Nei casi di applicazione, gli abbattimenti percentuali, legati all’anticipazione della pensione, decresceranno fino ad azzerarsi, man mano che ci si avvicina al requisito dei 62 anni di età ovvero dei 40 anni di contribuzione, previsto dalla previgente normativa.

Esempi mantenimento vecchie norme per la pensione di anzianità

1) Donna o Uomo nati entro il 31 dicembre 1959 con i seguenti requisiti al 31 dicembre 2016:

età: 57 anni

contributi: 33 anni Inpgi e 2 anni Inps

Decorrenza pensione con abbattimento permanente del 20,00%: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo e la percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 62 anni d’età ovvero ai 40 anni di contribuzione previsti dalla previgente normativa.

1) Donna o Uomo con 40 anni di contribuzione al 31 dicembre 2016:

età: qualsiasi

contributi: 33 anni Inpgi e 7 anni Inps

Decorrenza pensione senza alcun abbattimento: in qualsiasi momento si decida. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Giornalisti già Iscritti all’Inpgi alla data del 31 dicembre 2016:

Per le contribuzioni acquisite fino al 31 dicembre 2016, continuerà ad essere applicato il vigente sistema di calcolo retributivo.

Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1 gennaio 2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

Giornalisti iscritti all’Inpgi dal 1° gennaio 2017:

trova applicazione il solo sistema di calcolo contributivo.

INTERVENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Modifica modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione

Per i rapporti di lavoro cessati dal 21 febbraio 2017 (data approvazione della riforma), la modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione, viene modificata secondo quanto di seguito riportato:

–  indennità intera al 100% per i primi 180 giorni;

– indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno;

– indennità iniziale ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno.

Chiarimenti:

Potranno continuare a percepire l’indennità di disoccupazione calcolata con le regole attualmente in vigore, tutti coloro i quali:

a) hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 21 febbraio 2017;

b) hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 20 febbraio 2017.

Esempi mantenimento delle vecchie norme

1) Giornalista che ha cessato il rapporto di lavoro in data 7 luglio 2016, ammesso al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 8 luglio 2016 al 27 giugno 2018;

2) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 20 febbraio 2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 21 febbraio 2017 al 20 febbraio 2018.

In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 35.976,00.

Esempi applicazione riforma

1) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro in data 23 febbraio 2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 24 febbraio 2017 al 13 febbraio 2019

2) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 1 aprile 2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 2 aprile 2017 al 22 marzo 2019.

In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 29.600,00.

Disoccupazione per dipendenti di aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda

Per i rapporti di lavoro cessati dal 21febbraio 2017, fermo restando l’accredito della contribuzione figurativa per un massimo di 12 mesi nei primi 360 giorni di trattamento di disoccupazione, viene prevista l’eliminazione della maggior contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda.

Esempi mantenimento vecchie norme

1) Giornalista di 45 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 1° maggio 2016, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione Inpgi.

Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 2 maggio 2016 al 21 aprile 2018, con accredito contributi figurativi per i primi 540 giorni (18 mesi)

2) Giornalista di 56 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 2016, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione Inpgi.

Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 1° gennaio 2017 al 21 dicembre 2018, con accredito contributi figurativi per 720 giorni (24 mesi).

Esempio di applicazione riforma

1) Giornalista di 45 anni di età, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 23 febbraio 2017, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione Inpgi. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 24 febbraio 2017 al 13 febbraio 2019, con accredito contributi figurativi solo per i primi 360 giorni (12 mesi)

2) Giornalista di 56 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 1° aprile 2017 da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione Inpgi. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 giorni dal 2 aprile 2017 al 22 marzo 2019, con accredito contributi figurativi solo per 360 giorni (12 mesi).

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI FACOLTATIVE

Sono abrogate le norme regolamentari che consentivano l’erogazione dell’«assegno di decesso» e «l’assegno temporaneo di inabilità» per i disoccupati e sono stati modificati i limiti reddituali per l’accesso all’Assegno di Superinvalidità e per il ricovero nelle case di riposo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

I Ministeri hanno approvato il provvedimento assunto dall’Inpgi che ha introdotto un contributostraordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni, sui trattamenti di pensione superiori a euro 37.999,99.

Il contributo sarà applicato dal primo rateo di pensione utile e per la durata di 3 anni, nelle seguenti misure:

FASCE DI PENSIONE INPGI % ESEMPI DI PENSIONE ANNUA LORDA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ANNUO LORDO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ MENSILE NETTO
a. Fino a 37.999 0% 0 0 0
b. Da 38.000 a 56.999 1% 50.907 129 5
b. Da 57.000 a 74.999 2% 65.716 364 15
c. Da 75.000 a 109.999 5% 88.140 1.207 47
d. Da 110.000 a 149.999 10% 124.999 3.800 155
e. Da 150.000 a 199.999 15% 169.239 9.186 374
f. Oltre 200.000 20% 317.918 37.383 1.522

MISURE CHE RICHIEDONO ULTERIORI APPROFONDIMENTI O MODIFICHE FORMALI

A) Deroghe ai nuovi requisiti pensionistici (cosiddette clausole di salvaguardia): per quanto riguarda le deroghe indicate nella tabella A allegata al nuovo Regolamento – che consentirebbero, per un anno, l’applicazione dei previgenti requisiti ai giornalisti ammessi alla contribuzione volontaria ed ai giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi – i Ministeri vigilanti chiedono ulteriori approfondimenti circa gli effetti della misura sugli equilibri di gestione.

B) Calcolo retributivo con rendimento al 2 per cento: necessita esplicitazioni nel testo la clausola che prevede che la quota di pensione determinata con il sistema contributivo non possa essere superiore a quella che sarebbe spettata con il sistema retributivo;

C) Contributi figurativi: necessita chiarimenti l’adozione del nuovo massimale previsto in misura pari a 1,5 volte la retribuzione del Caporedattore per l’accredito della contribuzione figurativa;

D) Misure in materia di riscatti: la norma regolamentare necessita di chiarimenti in merito al calcolo dell’onere per i periodi successivi al 1° gennaio 2017, regolati dal sistema contributivo.

INTERVENTI NON APPROVATI DAI MINISTERI VIGILANTI

I Ministeri non hanno, invece, approvato:

– la norma regolamentare che avrebbe consentito al Cda dell’Inpgi di stabilire se applicare o meno gli adeguamenti alla speranza di vita successivamente a quelli previsti per il 2019. Gli ulteriori adeguamenti dovranno essere, quindi, applicati nella stessa misura prevista nel sistema generale;

– la norma regolamentare che avrebbe consentito l’applicazione delle norme previgenti in materia di cumulo – se più favorevoli – ai titolari di pensione liquidata entro il 31 dicembre 2016. (giornalistitalia.it)

 Mimma Iorio
Direttore generale Inpgi

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