Il Tribunale di Cosenza condanna la Finedit a corrisponderla al giornalista Valter Leone

Indennità di mancato preavviso dopo la Cigs

Valter Leone

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, ha rigettato l’opposizione proposta della Finanziaria Editoriale (Finedit) srl, già società editrice de il Quotidiano della Calabria e oggi società che stampa il Quotidiano del Sud edito dalla società Edizioni Proposta Sud srl, avverso al decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento in favore del giornalista Valter Leone della complessiva somma di € 24.282,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito del licenziamento.
Al giornalista, rappresentato e difeso dallo Studio Legale Baldino-De Bartolo (avvocati Andrea Baldino, Francesca Baldino e Idalia De Bartolo), alla conclusione della Cigs a zero ore per 24 mesi, il 30 settembre 2016 era stato comunicato il licenziamento senza rispettare i termini del cosiddetto preavviso, così come sancito per legge.
A questo punto, è iniziata la prima fase contenziosa, avviata dall’avvocato Andrea Baldino mediante presentazione di rituale ricorso per decreto ingiuntivo, accolto e reso sin da subito esecutivo dal Tribunale di Cosenza e notificato alla società Finedit srl che, il 31 agosto 2017, con proprio legale di fiducia, ha proposto opposizione. Opposizione, questa, dichiarata infondata. Proprio lo scorso 13 novembre 2018 il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l’opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il decreto in favore del giornalista Leone, con conseguente condanna della Finedit srl al pagamento delle spese di lite.
“Il ricorso – stabilisce il Tribunale di Cosenza – è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto”. Nella sentenza numero 1596/2018 pubblicata il 13 novembre 2018, ogni tipo di doglianza ed ogni eccezione espressa della società opponente (Finedit srl, ndr), è stata chiaramente disattesa, con integrale accoglimento delle argomentazioni, in fatto e in diritto, formulate dallo Studio Legale Baldino-De Bartolo.
In sostanza, la Finedit srl, per quanto si legge nella motivazione della sentenza, ha da sempre sostenuto “che mancherebbero nel caso concreto le condizioni che giustificherebbero il riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso e la relativa ratio, ossia quella di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l’iniziativa del recesso”.
Ma, secondo il giudice bruzio, “l’assunto dell’opponente (Finedit srl, ndr) non può essere condiviso” e, pertanto, in integrale accoglimento delle istanze del difensore del giornalista Valter Leone, l’avvocato Andrea Baldino, lo stesso giudice ha reso le ineccepibili motivazioni: “In punto di diritto, l’articolo 27 del CCNL, applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa (lavoro giornalistico) prevede il diritto del giornalista a tempo indeterminato non in prova il cui rapporto sia stato risolto dall’Azienda, non per colpa grave del giornalista, ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilità di retribuzione (aumentata di una mensilità per i giornalisti che abbiano una anzianità superiore a venti anni). La norma collettiva adesso citata – si legge ancora nei motivi – non esclude tale diritto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso per effetto della ammissione al trattamento di Cigs, sicché anche in tali ipotesi la comunicazione del recesso datoriale deve essere data nel rispetto dei termini del preavviso”.

L’avvocato Andrea Baldino

Il Giudice del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, aggiunge poi: “La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, rilevato che ‘a norma dell’art. 3 della legge n. 223 del 1991, l’ammissione alla cassa integrazione delle aziende in crisi implica la prosecuzione dei rapporti di lavoro da questa intrattenuti, atteso che il fine dell’intervento della cassa è quello del reinserimento dei lavoratori nell’attività dell’impresa da sanare e che solo nel caso di impossibilità della continuazione, anche parziale, dell’attività di questa è consentito il collocamento in mobilità dei lavoratori al fine di consentire loro il reperimento di altra occupazione. Ne consegue che la comunicazione del recesso “nel rispetto dei termini del preavviso”, prevista dall’art. 4 della stessa legge con riferimento a quest’ultima ipotesi, presupponendo la costanza del rapporto di lavoro, svolge la funzione del preavviso di licenziamento analogamente alla fattispecie di recesso disciplinata dall’art. 2118 c.c.’ (Cass. Civ. Sez. lavoro, 21/06/1997, n. 5570)”.
La sentenza numero 1596/2018 del Tribunale di Cosenza, così conclude: “Non vale quindi ad escludere il diritto all’indennità di mancato preavviso – contrariamente a quanto sostenuto dalla Finanziaria Editoriale srl – né la circostanza che il rapporto del Leone fosse sospeso per essere in Cigs a zero ore, né quella che questi fosse consapevole dell’attivazione della procedura già due anni prima del licenziamento (la conclusione del periodo di Cigs non determina, infatti, di per sé la cessazione del rapporto, che deve essere comunicato nel rispetto dei termini di preavviso). Tantomeno vale ad escludere tale diritto l’erogazione dell’integrazione salariale stante la diversità di natura degli istituti: sostegno al reddito questo ultimo e diritto correlato alla conclusione del rapporto il preavviso”. (giornalistitalia.it)

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