ROMA – La Prima Sezione Lavoro e Previdenza della Corte d’Appello di Roma ha pronunciato una rilevante sentenza in materia di diritto del lavoro, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di prime cure e accertando la grave dequalificazione professionale per inattività e svuotamento delle mansioni operata dalla Rai spa nei confronti di un proprio dipendente produttore esecutivo.
Il collegio giudicante (Vittoria Di Sario presidente, Vito Riccardo Cervelli relatore, Vincenzo Selmi consigliere) ha accertato che il dipendente è stato illegittimamente relegato in uno stato di totale inattività forzata in due distinti e prolungati lassi temporali (dal marzo 2019 al febbraio 2020 e dal settembre 2020 al luglio 2021) per un totale di circa due anni.
Il dipendente, assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Antonio Rubino e Silvio Iafigliola dello studio Iacovino & Associati, ha denunciato, quale conseguenza della forzata inattività, non solo il danno professionale ma anche il danno alla propria integrità psico-fisica, ritenendosi leso nel fondamentale diritto al lavoro come strumento di espressione della sua personalità all’interno della collettività, sia come mezzo di guadagno che come mezzo di estrinsecazione della sua personalità.
I difensori hanno, così, visto riconosciuta la lesione del bene immateriale della dignità professionale, intesa come la necessità di ogni persona di manifestare all’esterno la propria capacità di essere utile e produttivo nel posto di lavoro.
Iacovino & Associati evidenzia la decisione della Corte d’Appello per l’importante applicazione dei principi civilistici in tema di riparto dell’onere della prova e per la rigorosa perimetrazione del danno alla professionalità nel settore dei media. I giudici hanno statuito che, a fronte dell’allegazione dello stato di inattività da parte del lavoratore, spetta interamente al datore di lavoro fornire la prova positiva e specifica dei compiti effettivamente affidati. Onere a cui l’azienda televisiva non ha adempiuto, non potendo supplire a tale mancanza elementi formali o indiretti come la mera presenza del dipendente nei titoli di coda dei programmi.
Sul piano risarcitorio, accogliendo i motivi di gravame, il Collegio ha sancito che il lungo protrarsi dell’inattività coatta determina una lesione immanente alla professionalità del prestatore d’opera.
Nel caso di specie, trattandosi di un profilo (quello di produttore esecutivo) le cui competenze sono in costante evoluzione tecnologica e organizzativa, l’isolamento operativo ha impedito l’acquisizione di nuove abilità pratiche, provocando al contempo un rapido depauperamento e l’obsolescenza del patrimonio di conoscenze già acquisito.
Per l’effetto, la Rai spa è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità e alla personalità morale, liquidato in via equitativa in una somma parametrata al 40% della retribuzione lorda dovuta per tutti i mesi di accertato demansionamento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti.
Nell’esprimere la più viva soddisfazione per l’esito del giudizio di appello, i difensori del produttore esecutivo Rai sottolineano che «la pronuncia della Corte capitolina riafferma con fermezza la centralità del diritto al lavoro non solo come sinallagma patrimoniale, ma come presidio costituzionale fondamentale per la dignità e la piena estrinsecazione della personalità del lavoratore, ponendo un argine rigoroso alle condotte datoriali di svuotamento delle mansioni». (giornalistitalia.it)








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