Sottoscritta all’Aran una dichiarazione sul lavoro giornalistico negli enti locali

Uffici Stampa: tregua sul contratto Fieg Fnsi

AranROMA – Dichiarazione congiunta Fnsi – Aran “per rimandare ad un’apposita sequenza contrattuale la disciplina dei rapporti di lavoro giornalistico instaurati nel corso degli anni in alcune Regioni con apposite leggi regionali”. È stata sottoscritta all’Agenzia di Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni con riferimento all’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione (art. 19) con l’intervento ella Fnsi “ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150”. Fnsi e Aran convengono, infatti, “sull’opportunità di definire, in un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di accordo, anche ai sensi dell’art. 2, somma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l’applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria”.
In tale sede “saranno affrontate le questioni relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti”.
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Agenzia di Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni “si danno, inoltre, reciprocamente atto” che, in sede di Commissione, “i profili di cui all’art. 19 saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad un’eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale”.
Dunque, sottolinea la Fnsi, “in commissione di classificazione, il profilo professionale del giornalista nella Pubblica Amministrazione sarà ulteriormente approfondito per meglio specificare compiti e ruoli nel rispetto della legge 69/1963”. Pertanto, “la dichiarazione congiunta congela eventuali azioni unilaterali in sede regionale volte a disconoscere in toto l’applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi prevista dalle leggi regionali”. (giornalistitalia.it)

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