Domani torna all’esame dell’aula di Montecitorio con il M5S che annuncia battaglia

“Legge bavaglio: Renzi peggio di Berlusconi”

Matteo Renzi

Matteo Renzi

Legge bavaglioROMA – Il Movimento 5 Stelle lancia “un grido di allarme” contro le norme sulle intercettazioni contenute nella riforma del processo penale già ribattezzata “legge bavaglio”. Un provvedimento che domani tornerà all’esame dell’aula della Camera e che – visti i tempi contingentati – dovrebbe avere il via libera già entro questa settimana.
“Siamo qui per lanciare un grido d’allarme – ha detto in conferenza stampa a Montecitorio il deputato 5 Stelle, Vittorio Ferraresi – ma questa non è la denuncia dei 5 Stelle ma di tutti i cittadini liberi”. Domani, ha aggiunto, “arriva in aula una delle più vergognose riforme realizzate in questi due anni di legislatura. Nemmeno Berlusconi è arrivato a fare tanto perché erano riusciti a fermarlo. Invece ora ce la stanno facendo” e con questo provvedimento “toccano i diritti di imputati, giudici, giornalisti e persone offese da reato in un colpo solo”.
I 5 stelle hanno ribadito che la loro protesta non si ferma: “Da domani daremo battaglia”. Secondo Ferraresi, nel ddl governativo – firmato dai ministri della Giustizia, Orlando, e dell’Interno, Alfano – “c’è una delega in bianco sulla pubblicazione delle intercettazioni, una norma che dice tutto e nulla, ma che darà la facoltà all’Esecutivo di poter prevedere blocchi alla loro pubblicazione. La nostra paura – ha spiegato – è che arrivino sanzioni pecuniarie forti per i giornalisti che le pubblicano.
Così, solo alcuni potrebbero usarle” e altro rischio è che qualcuno potrebbe “servirsene a fine ricattatori”. O ancora, che “chi ha la possibilità economica di farlo, potrà pubblicare le intercettazioni e chi temerà sanzioni pecuniarie forti non lo farà”. A proposito dell’emendamento Verini (Pd) che ha corretto il testo originario escludendo la punibilità per i giornalisti che nell’ambito del diritto di cronaca utilizzano conversazioni registrate di nascosto, Ferraresi ha sostenuto che “è di difficile interpretazione, non chiaro. Quindi, non risolve affatto i problemi, sia chiaro”. La collega pentastellata Giulia Sarti, ha ribadito il NO dei 5 stelle “a una delega in bianco al governo, senza nessun paletto”.
Sul fronte del “bavaglio” alle intercettazioni, la Sarti ha paventato il rischio che “i cittadini non possano conoscere i rapporti che intercorrono tra politici e personaggi poco trasparenti” se nelle “ordinanze di custodia cautelare non sono più pubblicabili intercettazioni penalmente rilevanti”. “Purtroppo – ha ricordato – in Aula avremo tempi contingentati: 1 ora e 11 minuti per presentare tutti i nostri emendamenti. Non c’è lo spazio necessario per far comprendere la gravità di quel che sta accadendo. Ci sono tempi ridicoli, ma siamo alla prima lettura e non ci fermeremo”. In conferenza stampa è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, che ha sottolineato tra l’altro che “le norme ci sono” e “volerne creare di altre è un qualcosa che mi inquieta”. (Agi)

D.d.l. n. 1119 – B
SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
235ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Palma
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 15.15.
(1119-B) Deputato Costa. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall’altro ramo del Parlamento, la senatrice Filippin (Pd) ricordando come il medesimo riformi la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile.
L’articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47). In particolare aggiunge un ulteriore comma all’articolo 1 della legge citata con il quale estende l’ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali (comma 1); modifica poi, al comma 2, la disciplina del diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della legge stessa nei seguenti aspetti: con la sostituzione del primo comma prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell’onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l’indicazione del titolo dell’articolo ritenuto diffamatorio, dell’autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false.
L’altro ramo del Parlamento ha modificato tale norma inserendo l’espresso riferimento alla lesione dell’onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche “inequivocabilmente” false, mentre il testo licenziato dal Senato in prima lettura prevedeva che la pubblicazione della rettifica potesse essere rifiutata qualora la rettifica risultasse “documentalmente” falsa (lettera a); con l’integrazione del secondo comma del citato articolo 8, l’articolo in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche on line; precisa che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la Url (ovvero l’Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo internet della testata on line); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria.
L’altro ramo del Parlamento ha inserito, altresì, il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (il testo licenziato dal Senato faceva riferimento alla rilevanza della notizia) (lettera b); disciplina la rettifica rispetto alle trasmissioni televisive o radiofoniche (si applica l’articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005, Testo unico radiotelevisione) (lettera d); disciplina poi la rettifica con riferimento alla stampa non periodica (ad esempio libri) prevedendo che, a richiesta dell’offeso, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedano, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non sia inequivocabilmente false.
La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull’edizione on line di un quotidiano a diffusione nazionale; (lettera e) in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, l’interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l’ordine di pubblicazione non viene rispettato (lettera g); modifica l’importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica: l’attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro (lettera h); introduce, al comma 3, nella legge sulla stampa l’articolo 11-bis, relativo al risarcimento del danno (con conseguente abrogazione dell’articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato).
La disposizione prevede che l’azione civile si prescriva in due anni dalla pubblicazione e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione: la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; la gravità dell’offesa; l’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.
L’articolo 1 riscrive poi, al comma 5, l’articolo 13 della legge n. 47 del 1948. In tale articolo sono riunite le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche on line) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro (l’altro ramo del Parlamento ha introdotto l’espressa previsione del minimo di pena edittale, come già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla medesima Camera dei deputati); se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La condanna per questo delitto comporta l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (articolo 36 codice penale) e nelle ipotesi di recidiva si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Sulla recidiva, la Camera dei deputati ha previsto – anche in tal caso ritornando al testo approvato dalla stessa in prima lettura – che la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista si applica alla ipotesi di recidiva contemplata dall’articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale e non – come stabilito nel testo licenziato dal Senato – alla recidiva reiterata di cui al quarto comma della citata norma codicistica.
Non sono punibili l’autore dell’offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale che provvedano alla rettifica secondo quanto previsto dall’articolo 8. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche.
La Camera dei deputati ha modificato la disposizione prevedendo che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva. Infine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Si specifica che, in caso di diffamazione on line, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
L’articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo con il comma 1 l’articolo 57 del codice penale, la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. La disposizione fa riferimento, al primo comma, alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista. L’altro ramo del Parlamento ha soppresso la previsione – contemplata dal testo licenziato in prima lettura dal Senato – in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.
Il comma 2 dell’articolo 2 sostituisce poi l’articolo 594 del codice penale relativo al reato di ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma elimina la pena della reclusione, sanzionando l’ingiuria – anche quando commessa per via telematica – con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.
Il comma 3 dell’articolo 2 sostituisce, invece, l’articolo 595 del codice penale, in tema di diffamazione: l’attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l’ingiuria, l’attribuzione di un fatto determinato costituisce un’aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un’ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.
La Camera dei deputati ha, poi, soppresso l’articolo 3 del testo licenziato dal Senato, il quale recava misure a tutela della persona diffamata. La disposizione soppressa riconosceva alla persona offesa il diritto – strettamente inerente all’uso di internet e degli archivi on line dei giornali cartacei – di ottenere l’eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l’articolo 3 aggiunge un comma (3-bis) all’articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La Camera dei deputati, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende. Il testo approvato dal Senato faceva, invece, espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna – aggiuntiva rispetto a quanto già previsto – al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
L’articolo 4, non modificato dall’altro ramo del Parlamento, modifica l’articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.
L’articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull’articolo 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un’azione risarcitoria temeraria per diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione.
Con l’inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell’entità della domanda risarcitoria.
Infine, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato inserito nel provvedimento un’ulteriore disposizione, l’articolo 6, che, modificando l’articolo 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobilial credito del direttore responsabile o dell’autore della pubblicazione, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell’editore, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore.
La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all’obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all’eventuale fallimento dell’editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare – in quanto obbligati in solido – parte di quanto pagato. Dopo brevi interventi della senatrice Capacchione (Pd) e dei senatori Giarrusso (M5S) e Caliendo (Fi-PdL XVII), il seguito dell’esame è infine rinviato. La seduta termina alle ore 15.40.

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