Elaborato dal Consiglio nazionale Odg per “conoscere meglio regole e vincoli”

Il Testo unico dei doveri del giornalista

OdgROMA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha terminato l’attività di accorpamento delle vigenti Carte deontologiche, al fine di pervenire ad un testo unico delle norme che regolano la professione giornalistica e definiscono le responsabilità in cui incorrono gli iscritti all’Albo.
“Scopo dell’iniziativa – spiega il presidente Enzo Iacopino – è di rendere disponibile ai colleghi un testo più snello e onnicomprensivo e, nei confronti di terzi, di meglio conoscere le regole professionali ed i vincoli che ne scaturiscono ai fini di una informazione corretta e rispettosa della dignità della persona”.
“Nella redazione del testo si è tenuto conto di alcuni vincoli tecnico-giuridici che non consentono, ad esempio, al Consiglio nazionale di introdurre elementi di novità in tema di trattamento dei dati personali e di regole in esso richiamate per le quali occorre il concerto dell’Autorità Garante della privacy”.
Il testo, elaborato dall’Osservatorio di deontologia costituito dal Consiglio nazionale dell’Odg (Giuseppe Anzalone, Fabio Benati, Michele Partipilo, Michele Urbano), è stato inviato ai componenti del Consiglio nazionale ed ai Consigli regionali dell’Ordine e del Consiglio di disciplina nazionale, alla Fnsi, all’Inpgi e alla Casagit “al fine di ottenere suggerimenti e indicazioni di merito che possano contribuire al miglior esito dell’iniziativa”.

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di riordinare e coordinare i precedenti documenti deontologici, al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e applicazione di tutte norme, la cui inosservanza può determinare l’insorgere della responsabilità disciplinare in capo al giornalista.

Testo unico dei doveri del giornalista

TITOLO I

PRINCIPI E DOVERI

L’attività del giornalista, svolta attraverso qualunque strumento di comunicazione, si ispira ai principi della libertà d’espressione, sancita dalla Costituzione italiana, ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Il giornalista:

OSSERVA le norme deontologiche contenute nel presente Testo unico.

RISPETTA, coltiva e difende il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca, raccoglie e diffonde ogni dato o notizia di pubblico interesse, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e con la maggiore accuratezza possibile.

ACCETTA indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e al presente Testo unico dei doveri del giornalista.

Non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze e viaggi gratuiti, regali)che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione e in particolar modo dei social network anche quando questi siano utilizzati per fini non professionali.

CURA l’aggiornamento professionale rispettando gli obblighi in tema di formazione continua.

TITOLO II

CODICE DEONTOLOGICO

Nei confronti delle persone il giornalista applica il «Codice deontologico», previsto dal dlgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali, i cui contenuti fanno parte del presente Testo unico e che integralmente si trascrivono:

«Art. 1 – Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.

Art. 2 – Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali
dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n.69/63 e dell’art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 – Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 – Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Diritto all’informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 – Essenzialità dell’informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 – Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8 – Tutela della dignità della persona

1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 – Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 – Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11 – Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12 – Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675/96.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.

Art. 13 – Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro».

TITOLO III

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Il giornalista:

Rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento, quando ciò non alteri il contenuto della notizia, a particolari relativi al passato. Nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato;

tiene presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;

tutela il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

non pubblica i nomi delle vittime di violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;

non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l’incolumità delle persone, né pubblica altri elementi che rendano possibile l’identificazione;

presta cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

TITOLO IV

DOVERI NEI CONFRONTI DEI MINORI

Ilgiornalistaapplica la «Carta di Treviso» che fa parte del presente Testo unico e che integralmente si riporta:

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

– dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;

– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

– che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:

1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;

8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;

b) diffondere la normativa esistente;

c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione – , anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della “Carta”, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste, in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.

2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.

3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc…) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre

– il Comitato Nazionale di Garanzia a:

a) diffondere la normativa esistente;

b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;

d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;

e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;

f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;

g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.

– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:

a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

TITOLO V

DOVERI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DEBOLI

Il giornalista:

rispetta i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori;

tutela i diritti e la dignità dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;

evita di diffondere notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;

non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo.

Fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

TITOLO VI

DOVERI NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI

Il giornalista:

Adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del glossario, allegato al presente Testo unico, evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;

tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che scelgono di parlare con i giornalisti.

TITOLO VII

DOVERI IN TEMA DI CRONACA GIUDIZIARIA

Il giornalista:

evidenzia che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva. In caso di notizia di assoluzione o proscioglimento, ne dà sempre appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;

osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;

evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;

rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo, garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti.

TITOLO VIII

DOVERI IN TEMA DI RETTIFICA E DI RISPETTO DELLE FONTI

Il giornalista:

rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se la verifica non fosse possibile ne informa il pubblico;

verifica le informazioni ottenute dalle sue fonti per accertarne l’attendibilità;

RISPETTA nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza. In tutti gli altri casi cita sempre la fonte e tale obbligo vale anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;

non accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;

non omette fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento.

TITOLO IX

DOVERI IN TEMA DI SONDAGGI E PUBBLICITA’

Il giornalista:

assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;

non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa informativa all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali;

s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;

c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

TITOLO X

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il giornalista:

applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica» che costituisce parte integrante del presente Testo unico e che qui si riporta:

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell’ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell’articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l’editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d’investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l’identità dell’autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell’informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

TITOLO XI

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE SPORTIVA

Il giornalista:

non utilizza immagini ed espressioni particolarmente violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;

evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

Se conduce un programma in direttasi dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.

TITOLO XII

DOVERI IN TEMA DI LAVORO GIORNALISTICO

Il giornalista, tenuto conto che la richiesta di una prestazione professionale cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità e l’indipendenza dell’informazione:

segnala ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione o di mancato rispetto della dignità professionale e vigila affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi, a qualunque titolo maturato, non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro per l’espletamento delle stesse prestazioni svolte in precedenza.

Se riveste a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico:

non impiega quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;

s’impegna affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;

vigila sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore;

Se svolge il ruolo di direttore responsabile e rifiuta immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 48 della Legge 69/1963 e dell’art. 43 del D.P.R. 115/1965.

Il giornalista che opera negli uffici stampa, sia pubblici che privati:

separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;

accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che hanno titolo esplicito per fornirgliele purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al presente Testo unico e al Contratto di lavoro;

non assume, nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità con testate esterne.

Nelle istituzioni di natura assembleare il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantisce il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Allegati:

Dichiarazione carta di Roma

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

GLOSSARIO carta di Roma

– Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti “flussi migratori misti”, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

– Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

– Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

– Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

– Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

– Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

 

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