Lo ha deciso il Tar Lazio accogliendo un ricorso della concessionaria del servizio pubblico

Rai: annullata la multa Agcom da 1,5 milioni

ROMA – Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta della Rai e ha annullato la multa da 1,5 milioni di euro inflitta nel febbraio dello scorso anno dall’Agcom alla Rai dopo l’accertamento di alcune violazioni degli obblighi del contratto di servizio all’esito dell’attività di monitoraggio sul rispetto del pluralismo e del contraddittorio.
Decisione messa nero su bianco con una sentenza con la quale il Tar Lazio ha accolto un ricorso della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A denunciare alcuni dei fatti posti a base dell’istruttoria dell’Autority furono il Partito +Europa, il Movimento 5 Stelle e la Federazione dei Verdi.
Delibera e multa annullate, dunque, “sulla base della relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dagli uffici competenti, con specifico riferimento al rispetto del pluralismo e del contraddittorio, nonché dei princìpi di correttezza e completezza dell’informazione”.
Secondo il Tar del Lazio, “i rilievi sui quali è stata fondata la valutazione della violazione degli obblighi di servizio, e la conseguente applicazione delle misure previste dall’art. 48 comma 7 del Tusmar (diffida e sanzione pecuniaria), non risultano, dunque, coincidenti con quelli oggetto dell’atto di contestazione, non solo perché più numerosi, ma anche in quanto ontologicamente e cronologicamente differenti rispetto a quelli contestati e sui quali si è sviluppato il contraddittorio procedimentale; alcuni di essi sono, peraltro, successivi alla contestazione ed alle controdeduzioni
della ricorrente”.
Inoltre, secondo il Tar, “quanto rilevato si pone in contrasto non solo con i canoni generali della partecipazione procedimentale scolpiti dagli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, da considerarsi disciplina di riferimento del procedimento all’esame per quanto non derogato dalla norma speciale, costituita dall’art. 48 del Tusmar, ma anche e principalmente con le disposizioni di quest’ultimo, che, proprio nell’ottica della valorizzazione del contraddittorio, prevede che la concessionaria debba essere coinvolta in ogni fase dell’istruttoria nonché alla conclusione di quest’ultima (come peraltro stessa Autorità aveva precisato nell’atto CONT. N. 13/19/DCA -PROC. 2732/RC), prescrivendo espressamente che tutte le circostanze nella stessa emerse possono essere poste a fondamento del provvedimento conclusivo solo ove siano state previamente comunicate alla concessionaria e questa sia stata posta nelle condizioni di presentare le proprie deduzioni difensive”.
Quanto alla sanzione, secondo i giudici, “risulta violato anche l’art.14 della L. 689/1981, il quale sancisce il principio della previa contestazione dell’addebito e della corrispondenza dello stesso con il fatto posto a fondamento della sanzione, da ritenersi, come tutte le norme del capo I della legge citata, di generale applicabilità con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro (in tal senso, tra le tante, Cons. di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 73830; id., 30 marzo 2020, n. 2173). 17. La sostanziale modificazione dell’addebito comporta, pertanto, l’illegittimità dell’esito provvedimentale, con riferimento sia alla diffida, sia alla sanzione pecuniaria”.
Per questo il Tar stabilisce l’annullamento della delibera dell’Agcom e la conseguente “regressione del procedimento alla fase nella quale si è verificata la rilevata illegittimità”. (giornalistitalia.it)

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