Sottoscritto l’accordo all’Aran. Casagit non più obbligatoria e solo a spese del giornalista

Uffici Stampa PA: addio contratto Fieg-Fnsi

ROMA – Sottoscritta oggi, all’Aran, l’Ipotesi di accordo per il personale dipendente ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell’ultimo triennio 2016/2018.
A sottoscriverlo con l’Aran sono state le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione (Cgil, Cgs, Cisal, Cisl, Confsal, Cse, Uil, Usb), più la Fnsi per la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili informazione. Con questo accordo, infatti, sparisce definitivamente dalla Pubblica Amministrazione il Contratto nazionale di lavoro giornalistico “Fieg-Fnsi” facendo confluire il personale cui veniva applicato nel Ccnl dei comparti pubblici e, solo laddove necessario, si riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità.
Cancellato anche l’obbligo della Casagit. La possibilità di aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (oggi Casagit Salute) è, infatti, facoltativa e l’eventuale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Con l’Ipotesi di Accordo appena siglata si dà, così, attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro». (giornalistitalia.it)

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