Chiesta al Parlamento la cancellazione di una norma del decreto legge Semplificazioni

Scontro epocale tra Corte dei Conti e Governo

ROMA – Scontro epocale tra la Corte dei Conti e il Governo destinato a suscitare reazioni e polemiche. Oggetto del contendere è una discutibile norma di dubbia costituzionalità, che potrebbe anche creare disparità di trattamento tra indagati, contenuta nel recente “decreto legge Semplificazioni”, che in pratica autorizza l’archiviazione della stragrande maggioranza dei fascicoli istruttori che saranno aperti in tutta Italia nei prossimi mesi dalle varie Procure regionali della Corte dei Conti.

Pierluigi Roesler Franz

A lanciare l’accorato grido di allarme é stato il Procuratore regionale della Corte dei Conti per il Lazio Andrea Lupi nel corso della pubblica udienza per il giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019, tenutasi a Roma il 31 luglio scorso nella sede di viale Mazzini alla presenza del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema (eletto nei giorni scorsi giudice della Corte Costituzionale dove si insedierà il 13 settembre prossimo), del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma Virginia Raggi.
Per il pm contabile la norma del recente decreto-legge semplificazioni che abolisce la colpa grave per danno erariale deve essere al più presto cancellata dal Parlamento in sede di conversione perché «può produrre danni ingenti, permanenti e irreparabili e potrebbe portare a vedere nei prossimi anni il paesaggio del nostro Paese costellato da opere pubbliche inutili, quali cattedrali nel deserto, autostrade verso il nulla, ospedali o reparti inutilizzabili, ecc. e – il cielo non voglia – ponti che crollano».
Sotto accusa è l’art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, approvato salvo intese dal Consiglio dei ministri del 6 luglio scorso. Il testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio scorso.

Andrea Lupi

Nel primo comma viene introdotta la locuzione: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Tale norma si limita così a riecheggiare l’art. 43 del codice penale che prevede l’espressa volontà dell’evento dannoso o pericoloso. La giurisprudenza in materia non ha mai dubitato che nella volontà dell’evento dannoso rientri anche l’accettazione del rischio di provocare l’evento dannoso proprio perché risultato di una condotta consapevole, volutamente distinguendo tra dolo intenzionale, diretto ed eventuale.
L’interpretazione del concetto di dolo di cui al comma 1 influenza, però, direttamente l’applicazione del secondo comma dello stesso art. 21, che prevede una durata di poco più di un anno, disponendo che «limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione  della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, é limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente é da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

Angelo Buscema

Questa norma tuttora operativa si presenta, in pratica, con due prospettazioni diverse: la prima destinata a limitare l’accertamento della responsabilità ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 luglio 2021; la seconda destinata a creare un’eccezione alla prima, escludendo la limitazione di responsabilità appena prevista per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Per Il dottor Lupi ora che l’Italia sta ripartendo è certamente necessario semplificare le procedure per far sì che la ripresa dell’economia sia la più rapida ed efficace possibile, ma non si riesce tuttavia «a comprendere che abbia a che fare con la semplificazione, l’eliminazione – ancorché circoscritta ad un periodo temporale e soltanto per i fatti commissivi – della colpa grave. La ratio della norma sarebbe quella che, in questo momento di grave emergenza, sia giusto limitare l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di chi omette di fare in modo gravemente colpevole e non anche nei confronti di chi opera, chi agisce, chi non è inerte. Ma sinceramente risulta una giustificazione assai debole e del tutto incongrua, per non dire del tutto incongruente».

Nicola Zingaretti

Secondo il numero uno della Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio chi agisce «con imperizia, negligenza e imprudenza può produrre danni non solo ingenti, ma spesso permanenti e irreparabili. Si pensi, per esempio, alla costruzione di un’opera che, a causa di errori progettuali e/o in fase di esecuzione, resti incompiuta e inutilizzata. Proprio in questa fase di ripresa in cui saranno tantissimi gli atti gestori di spesa, emessi da tutte le amministrazioni pubbliche, é necessaria una giurisdizione contabile piena, senza deroghe e vincoli. Lo svuotamento della giurisdizione contabile proprio nel momento in cui giungeranno molti miliardi di euro costituisce una decisione illogica».

Virginia Raggi

In conclusione, per il pm contabile occorre quindi riflettere seriamente sulle gravissime conseguenze che potrebbero derivare al nostro ordinamento dall’art. 21 del «decreto legge semplificazioni», tenendo conto che in base alle statistiche pubblicate in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2020, un numero molto consistente di procedimenti è riconducibile ai danni collegati ai reati in generale commessi da pubblici dipendenti, ma un numero addirittura superiore è collegato a condotte gravemente colpose (incarichi professionali, assenteismo, danno al patrimonio, attività sanitaria, opere pubbliche, debiti fuori bilancio, uso improprio contributi pubblici, ecc.) che quindi sfuggirebbero al vaglio del giudice.
Non si può, quindi, escludere che se il Parlamento non cancellasse la discutibile norma la Corte dei Conti potrebbe rivolgersi alla Corte Costituzionale. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Franz

 

 

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