Poletti propone, Renzi tace. Ma per il Fondo pro esodati dovrebbero pagare tutti

Vogliono tagliare le pensioni: tutte

Giuliano Poletti

Giuliano Poletti

Pierluigi Roesler Franz

Pierluigi Roesler Franz

ROMA – In un’intervista al Corriere della Sera di ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha proposto un taglio di tutte le pensioni, cioè non solo di quelle considerate d’oro, ma anche di quelle medio basse, per alimentare il Fondo pro esodati. Di fatto si ripropongono tesi strampalate, come quella della deputata giornalista Giorgia Meloni, che sembravano ormai del tutto accantonate dopo l’ampio dibattito, nei mesi scorsi, alla Camera dei deputati.
Purtroppo, però, così non è. Appare, comunque, chiaro che il ministro Poletti ignori o finga volutamente di ignorare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 116 del 2013, con cui ha cancellato il taglio delle pensioni superiori a 90 mila euro lordi l’anno deciso dal governo Berlusconi, nell’estate 2011, e confermato dal governo Monti a fine 2012.
I giudici della Consulta sono giunti a tale conclusione per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione perché erano stati colpiti solo ed esclusivamente i pensionati, e non anche tutti gli altri contribuenti italiani a parità di reddito.
E’ questa l’unica via che il Governo Renzi può seguire se intende davvero rispettare la Carta repubblicana. D’altronde come può il ministro Poletti pensare di colpire solo ed esclusivamente i pensionati per finanziare il costo degli esodati? Perché gli altri contribuenti dovrebbero esserne esentati?
Peraltro, va anche ricordato che, in base all’ultima legge di stabilità, le pensioni oltre i 91 mila 250 euro lordi l’anno sono state di nuovo tagliate per il triennio 2014-2016 e in misura ben più pesante e non si esclude un nuovo intervento della Consulta su ricorso di ex magistrati, ex avvocati dello Stato, ex ammiragli, ex generali ed ex ambasciatori.
Infine, tutti i titolari i pensioni medio-alte hanno subito il blocco della perequazione in modo totale per il 2012 e 2013 e quasi totale per il 2014 (é stato concesso dal Parlamento un ristoro in media di circa 9 euro al mese). Pertanto i pensionati – a differenza di altre categorie di contribuenti – il loro obolo allo Stato (o all’Inpgi per i soli giornalisti) lo hanno già dato.
C’è da augurarsi, quindi, che il ministro Poletti si ravveda presto e faccia marcia indietro. Intanto, gli consigliamo la lettura di due interessanti commenti: quello giornalistico di Sandro Bugialli e quello secondo tecnico-giuridico del professor Pasquale Sandulli, che in modo chiaro e facilmente comprensibile per tutti spiega la portata della storica sentenza n. 116 alla quale, anche se in minima parte, ha contribuito il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati.

Pierluigi Roesler Franz
Presidente  Gruppo Romano Giornalisti Pensionati

Da non credere: il ministro Poletti vuole tagliare le pensioni, Renzi tace

ROMA – Eh sì, c’è veramente da preoccuparsi. Sono passate alcune ore da quando sul “Corriere della Sera” è apparsa un’intervista al ministro del Lavoro Giuliano Poletti e ancora il premier Renzi non si è fatto sentire. Renzi così pronto a riprendere bonariamente ma implacabilmente pensieri e parole di ministri del suo governo o di compagni di strada della maggioranza (tanto per dire, Alfano su “vu cumprà” e abolizione dell’articolo 18) non è intervenuto. Quindi o è perso in qualche piatto di spaghetti con le arselle in Versilia (ma lui fino ad oggi ha dato a vedere di non perdersi mai) o condivide tutto ciò che ha detto il suo ministro.
Ma cosa ha detto di così inquietante Giuliano Poletti, 63enne di Imola, lontani trascorsi nel Pci, attualmente “indipendente”, tutta una carriera nella Lega delle cooperative fino alla nomina di ministro?
Non solo ha detto che l’art. 18 dello statuto dei lavoratori non si tocca, ma che per risolvere il problema degli esodati (creati dall’ex ministro del governo Monti, l’illustrissima e antipaticissima signora Fornero) e di futuri pensionati in difficoltà si potrebbe ricorrere a un contributo di solidarietà sulle pensioni alte o al ricalcolo delle pensioni col metodo contributivo.
Il che è davvero incredibile. Sì perché a tutt’oggi, in certi ambienti, siamo ancora fermi all’idea tanto cara a comunisti o ex comunisti (ancorché diventati “indipendenti”) di tartassare chi sta un po’ meglio, di massacrare chi nella sua vita ha pagato sempre fino all’ultimo centesimo di tasse e si è ritrovato ad avere una buona, buonissima o splendida pensione per meriti suoi o perché le leggi in vigore in materia pensionistica glielo hanno permesso. Insomma, siamo fermi all’idea di mascherare con ipotesi di ricalcoli o sofismi del genere, una tassa patrimoniale di cui nessuno né nel governo né nell’opposizione in teoria vuol sentire parlare.
E questo è uno degli aspetti più discutibili dell’intervista.
Ma c’è di più. Perché il bravo Enrico Marro che ha realizzato l’intervista fa notare all’illuminato ministro Poletti che le pensioni alte sono così poche che si raccoglierebbero briciole.
E sapete cosa risponde l’illuminato ministro del governo Renzi? Risponde così: “Dipende da dove si fissa l’asticella”. Come dire insomma che più si abbassa l’asticella andando a colpire non solo le pensioni d’oro o d’argento ma anche quelle di bronzo e magari di latta il governo riuscirebbe ad incassare molto di più.
E bravo il nostro ministro, davvero una bella maniera per tentare di risolvere il problema del lavoro in Italia.
Guardiamo se il premier Renzi risponderà all’esternazione ferragostana del suo ministro, guardiamo quanto tempo ci metterà.
Oppure Renzi se ne starà zitto condividendo pienamente il pensiero dell’illuminato e indipendente Poletti? Troppo indipendente?

Sandro Bugialli
Blog L’Italia sulla luna/QN, 17 agosto 2014

La Corte costituzionale distingue fra equità fiscale ed equità previdenziale: la sentenza n. 116/2013

ROMA – La Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, c.d. “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: si tratta del complesso di norme che, nel cruciale secondo semestre 2011, ha introdotto e variamente regolato il contributo definito di perequazione, destinato – vale la pena di precisare fin da ora essere al versamento da parte dell’Inps, collettore delle somme trattenute, “all’entrata del bilancio dello Stato”. Ne deriva, a carico dello Stato per il tramite prima dell’Inps e poi, se del caso, dei Fondi pensioni erogatori di prestazioni di secondo livello definite (nota 1), l’obbligo di restituzione delle somme, già trattenute al titolo ora soppresso, ai soggetti percossi da detto contributo (gli importi in gioco si aggirano sui 25 milioni di euro l’anno).
Isolata dal contesto della motivazione, ed ove si prescinda dalla successione dei dati normativi affastellatisi in quel periodo, la sentenza può lasciare perplessi, suscitando commenti negativi (nota 2), ma basta scavare nel corpo della stessa per individuare che il parametro utilizzato per definire la violazione del principio di uguaglianza è stato non già l’art. 38, comma 2 Cost., sibbene – nell’inevitabile combinazione con l’art. 3 – l’art. 53 Cost., richiamato laddove la Corte precisa che “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)” (sent. n. 341/ 2000).
Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all’art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non può quindi che essere ricondotto ad un “giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione” (sent. n. 11/97): si tratta, dunque, di sentenze tutte precedenti di gran lunga quella n. 223/12, con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità della l. n.122/2010, art. 9, c. 2, che peraltro costituisce il precedente immediato della sentenza in esame (nota 3).
Si delinea a questo punto l’autogol del legislatore del secondo semestre 2011, nella sostanziale continuità delle manovre pensionistiche del periodo estivo e di quello invernale, frutto anche della oramai insistita e pervasiva applicazione di meccanismi e logiche proprie del diritto tributario a elementi del sistema pensionistico. In realtà, la stessa Corte costituzionale ha effettuato una ricostruzione alquanto approssimativa del dato normativo nella ricerca del tertium comparationis, identificato nel contributo di solidarietà sui redditi annui superiori ai 300.000 euro alla misura del 3% (art. 2, comma 2 del d. l. n. 138/2011, nella versione modificata di cui alla l. n. 148/11). La Corte, infatti, non prende minimamente in considerazione il sintomatico ridimensionamento di detto contributo, frutto appunto della legge di conversione, a fronte della originaria formulazione dell’art. 2, c. 2 quale disposto dal d. l. n. 138/11, laddove non casualmente si introduceva, al pari del contributo di perequazione sulle pensioni, il – peraltro anche esso temporaneo – contributo di solidarietà sulla generalità dei redditi, scandito esattamente secondo identiche aliquote e scaglioni: l’originario art. 2, c. 2 del d. l. n. 138/11 si allineava, sia pure per fasi successive, esattamente alle misure applicate dapprima sui trattamenti dei pubblici dipendenti (che erano stati ridotti nel 2010) e poi alle pensioni (percosse nel luglio 2011).
Se non fosse intervenuto il ridimensionamento disposto con la legge di conversione n. 148/11, sarebbe risultato attenuato, e forse si sarebbe del tutto evitato, il profilo di incostituzionalità (a parte l’effetto – a rilevanza solo materiale, ma non poco significativo – del prelievo diretto, sfavorente stipendi e pensioni). Il ridimensionamento disposto in sede di conversione, risultato esiziale per la tenuta costituzionale della norma sul contributo di perequazione sulle pensioni, ha un evidente presupposto politico, nel contesto indotto dalla famosa lettera della Banca Centrale Europea del 5 agosto 2011: se solo si getta lo sguardo alle testate giornalistiche del giorno dopo la pubblicazione del decreto legge n. 138/11 (nota 4), si capisce che nella conversione (polifunzionalità della lingua italiana!) si stava consumando una clamorosa violazione del principio di uguaglianza tributaria. Una violazione stranamente ignorata dal legislatore successivo, ancorché “tecnico”, anzi aggravata per effetto dell’inasprimento del prelievo da contributo di perequazione sulle pensioni determinato dalla introduzione di un terzo scaglione.
Di più, una violazione che avrebbe potuto essere sanata dalla stessa Corte costituzionale, se, anziché sopprimere il contributo di perequazione, avesse esteso con la tecnica manipolativa il meccanismo di prelievo per perequazione alla generalità dei redditi, con una sorta di riproposizione della ricordata norma originaria utilizzata quale schema normativo costituzionalmente più compatibile.
Questa soluzione sarebbe stata, oltre tutto, costituzionalmente più ragionevole, in quanto avrebbe evitato il – pur modesto – problema pratico dei recuperi, ed avrebbe comunque garantito un utile introito allo Stato e si sarebbe sottratto dignitosamente alla becera accusa di giurisprudenza domestica (nota 5).
La platealità degli effetti negativi della contaminazione tributaria del prelievo sulle pensioni ha trovato un puntuale riscontro in un piccolo episodio di cronaca politico-sindacale, allorché nell’affannosa ricerca della copertura tampone del trattamento per gli esodati, un qualificato dirigente sindacale proponeva di destinare proprio il provento di detto contributo alla indicata esigenza, sentendosi rispondere dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che le risorse erano state oramai fagocitate dalle esigenze di bilancio (nota 6).
Questa, dunque, la succinta, e prevalentemente tecnica, analisi della sentenza, della quale è indiscutibile la valenza di politica legislativa, nella misura in cui la Corte con la serie delle sue precedenti sentenze in termini aveva già tracciato al legislatore il percorso delle scelte da effettuare, specialmente di quelle che implicano sacrifici.
È allora assolutamente sorprendente che si siano levate voci stupite, anzi scandalizzate, che addirittura invocano un inammissibile intervento del Presidente della Repubblica (nota 7), o che rivangano, sub specie di hereditas damnosa (nota 8), un passato, oramai decisamente superato quanto a capacità genetica di nuovi diritti, ma che ancora si proietta negativamente nella prospettiva generazionale propria del sistema pensionistico, grazie al consolidamento di trattamenti correlati alle ultime retribuzioni, e frequentemente, secondo criteri spesso variamente squilibranti (nota 9), che proprio per la loro variegatezza, al di là della grossolanità della testé abrogata falcidie per sommari scaglioni, non sono facilmente suscettibili dell’adozione di unica soluzione effettivamente correttiva/perequativa.
In questa prospettiva, merita una particolare segnalazione l’intervento, seppur solo parzialmente, riequilibratore, questo si tutto interno al sistema, adottato – superando brillantemente le obiettive difficoltà derivanti dalla fretta della emanazione del provvedimento – con riferimento ai regimi pensionistici speciali (l. n. 214/11, art. 24, c. 21), attraverso la introduzione ex post di un contributo quinquennale di solidarietà modulato secondo ragionevoli parametri temporali in funzione della permanenza dell’iscritto nel regime.
Le segnalate reazioni negative devono essere valorizzate, depurandole della foga con cui esse esprimono una infondata critica della sentenza della Corte costituzionale, sibbene come indicatori della permanenza di un problema di perequazione solidaristica rimesso, ormai e nuovamente, alla capacità del legislatore (nota 10), la cui soluzione – in un contesto che, in risposta alla Corte Costituzionale, chiami equilibratamente, e non per mera apparenza, al concorso solidaristico gli altri redditi – implica a) preliminarmente, l’adozione di corretti criteri di, per quanto possibile, recupero del valore della corrispettività delle prestazioni in presenza di deviazioni funzionali dallo schema retributivo, senza tuttavia la pretesa – giuridicamente, e forse anche tecnicamente, impossibile – di imporre retroattivamente un metodo contributivo per il generale ricalcolo delle pensioni e, b) conseguentemente, la individuazione di finalità omogenee cui destinare le risorse recuperate.
Dando per scontato che il sistema informatico dell’Inps consenta di effettuare la necessaria ricognizione, il primo profilo richiede un accorpamento per situazioni omogenee dei trattamenti in erogazione cui applicare – per un tempo limitato, ma più lungo del biennio (il citato comma 21 prevede, ricordo, un quinquennio) – specifici e coerenti parametri di correzione/riduzione, ispirati in genera al criterio remediale di reazione alla eccessiva onerosità (nota 11) , previa ragionevole identificazione del fattore squilibrante e coerente definizione del criterio correttivo (nota 12). Quanto al secondo profilo, una significativa indicazione di metodo è offerta dal circuito virtuoso di cui supra, nota 4, assunto come modello normativo idoneo ad avviare quell’auspicato effetto di riallocazione delle risorse, nell’ambito del Welfare previdenziale, spostandole dalle prestazioni pensionistiche a quelle di sostegno del reddito durante la fase attiva dei cittadini.
Note:
1 Si ricorda che nel calcolo della pensione ai fini della soglia e poi della misura del contributo, le pensioni di secondo livello a prestazione definita facevano cumulo con quelle di base.
2 Così, l’intervista di Giorgia Meloni “Pensioni d’oro, l’un’aliquota di riduzione perequativa commisurata al numero degli anni: ira della Meloni: <Andremo fino in fondo, sarà lotta dura contro le vere caste>”, su Il Secolo d’Italia del giorno 7 giugno 2013 (due giorni dopo l’udienza pubblica), la lettera di Elsa Fornero “Le pensioni d’oro e l’eredità del retributivo” a Corsera del 12 giugno, e l’articolo di Michele Ainis, “Equità e tasse: pensioni d’oro, risolvere lo strano caso non è difficile” su Corsera del 13 giugno.
3 Era fin troppo facile ipotizzare la conferma di un tale orientamento della Corte; vedi il mio contributo al libro dell’anno del diritto, “Le pensioni nel decreto Salva Italia” Edizioni Treccani, Roma, 2013, in particolare nota 16.
4 “Libero” del 13 agosto 2011 titolava la prima pagina a “La stangata delle libertà”, e a centro pagina recava la foto del Premier con la scritta “grondo sangue”, per fare da sfondo all’insistito richiamo del premier stesso a “lacrime e sangue”.
5 Con qualche perplessità questa tesi viene prospettata da Ainis.
6 Vale la pena di sottolineare che – secondo una logica di virtuosità del circuito normativo – la destinazione dei frutti del contenimento di spesa pensionistica verso finalità comunque previdenziale è stata valorizzata in occasione della scelta legislativa per il finanziamento di prestazioni previdenziali: cfr. art. 1, c. 236 l. n. 228/12 (di stabilità per il 2013), che dispone l’alimentazione finanziaria delle prestazioni per i c.d. “salvaguardati” mediante blocco (rectius: non riconoscimento) della rivalutazione automatica delle pensioni per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo Inps.
7 Giorgia Meloni, Intervista cit.
8 Elsa Fornero. Lettera, cit. ribattezza il soppresso contributo di perequazione come contributo di solidarietà, con il serio rischio di confondere le acque.
9 Secondo un non certo esaustivo inventario, sono trattamenti volta a volta a) intrinsecamente generosi per carriere retributive molto dinamiche in assenza di, improvvidamente soppressi, massimali, oppure b) erogati in eccessivo anticipo (c.d. baby pensioni, nell’area del pubblico impiego), oppure c) frutto di manipolazioni, come accadeva per effetto di regimi convenzionali all’estero e di retribuzioni finali libere, oppure d) esposti alle tecniche collusive, e) diffusione di regimi speciali tendenzialmente sfuggenti al principio/criterio di solidarietà.
10 E’ questa la, a mio avviso, corretta indicazione di Ainis, articolo cit. verso questa ipotesi si orientano, alla fine, anche Meloni e Fornero.
11 Si tratta di un criterio generale ben noto al diritto civile (cfr. art. 1467 ss. c.c.), sicuramente inapplicabile in via diretta nel campo delle pensioni pubbliche. Ad esso potrebbe, tuttavia, ben ispirarsi il legislatore in una eventuale fase di riregolazione della materia, con l’avvertenza che non potrebbero essere ignorati due aspetti fondamentali: quello della salvaguardia di un minimo prestazionale, al termine dell’operazione perequativa, ed il confronto con la teoria dei diritti quesiti, che dalla legge 421/92 hanno animato il dibattito, anche a livello di giustizia costituzionale, sulle riforme pensionistiche. Come rilevato all’inizio di questo commento, la vicenda ha coinvolto anche le forme pensionistiche di secondo livello a prestazione definita: è interessante rilevare che il problema degli interventi riequilibratori, seppure in tutt’altra logica, ispira il d.min. 259/12, attuativo dell’art. 7 bis del d. lgs n. 252/05 (vedine l’analisi in questo stesso fascicolo)
12 Per non lasciare nel vago le affermazioni del testo ed avendo riferimento alle ipotesi di cui alla precedente nota 7, si potrebbe pensare per l’ipotesi supra a) ad uno scaglionamento più diluito ed aliquote più graduali; per l’ipotesi supra b) un’aliquota di riduzione perequativa commisurata al numero degli anni di anticipata fruizione del trattamento rispetto all’anzianità contributiva richiesta pro tempore per i privati; per l’ipotesi supra c), un’aliquota di riduzione perequativa commisurata al numero degli anni di utilizzazione del regime convenzionale. Quanto ai fenomeni evasivi (anche su base collusiva), che hanno afflitto il sistema retributivo (ingenuamente) fondato soprattutto sulla buona fede dei contribuenti, l’eventualmente intervenuta prescrizione non consente spazi di recupero, giacché una misura generalizzata di perequazione solidaristica colpirebbe indistintamente evasori e corretti contribuenti.

Prof. Pasquale Sandulli
Osservatorio Giuridico Mefop, luglio 2013
Amministrazione in Cammino/Luiss, 7 agosto 2013

2 commenti

  1. Agostino Cimbalo

    C’è da vergognarsi! Abbiamo una classe politica assolutamente indegna. Intanto, questi eterni privilegiati farebbero bene a tagliarsi stipendi, indennità varie, pensioni e buone uscite che sono fuori da ogni logica e che hanno ridotto l’economia italiana allo stato in cui annaspa.

  2. Gino Falleri (consigliere nazionale Fnsi e pensionato)

    Ho letto la notizia e ho seguito il dibattito su Sky dove c’era un certo Rosario Trifiletti, iscritto all’albo, elenco pubblicisti, che ha molto discettato. Se si devono fare dei sacrifici li facciano tutti, nessuno escluso e si applichi con effetto immediato il provvedimento che nessuno possa percepire una retribuzioni o una indennità superiore a quella del presidente della Repubblica. L’abbattimento delle retribuzioni è proposto nella famosa lettere della Bce. Ma da dove viene questo Paoletti? Si dovrebbe ipotizzare una manifestazione come quella dei 40.000 ed infine basta apparizioni di Udo Gumpel con quel suo sorrisetto.
    P.S. I governi non debbono mantenere quanto sottoscrivono con i cittadini?

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