La Consulta per l’informazione della Repubblica di San Marino al Garante della privacy

“La fonte di una notizia di cronaca è sacra”

SAN MARINO – La Consulta per l’informazione della Repubblica di San Marino apprende con preoccupazione della richiesta dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali nei confronti di giornalisti, volta a conoscere la fonte di una notizia di cronaca pubblicata dal quotidiano “L’informazione di San Marino” relativa ad un fatto di evidente interesse pubblico.
La Consulta ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 211/2014, “Editori e operatori dell’informazione possono opporre il segreto professionale sulle fonti delle notizie”.
 A ciò si unisce l’articolo 3 comma 5 del Codice deontologico di cui al Decreto delegato 90/2017 che cita: “(…) L’Operatore dell’Informazione è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario e confidenziale delle sue fonti”.
Inoltre, è la stessa legge sulla privacy n. 171/2018 che nella Parte III sulle “Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento” al Titolo I “Giornalismo, libertà di informazione e di espressione” all’articolo 89 cita: “(Segreto professionale) 1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali (…) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia”.
La Consulta per l’informazione della Repubblica di San Marino ritiene, pertanto, grave che venga anche solo formulata la richiesta di rivelare la fonte di una notizia a giornale e giornalista, tra l’altro intimando che decorso il termine di 5 giorni dalla raccomandata “senza che siano pervenute le informazioni richieste, l’Autorità Garante prenderà provvedimenti”.
La Consulta per l’informazione, pertanto, ribadisce e chiede a tutti, soprattutto agli enti pubblici, il rispetto dei diritti fondamentali della libertà di espressione, di cronaca, di critica che passano anche per la tutela delle fonti dei giornalisti. Diritto, questo, sancito per legge e principio fondamentale richiamato dagli organismi internazionali, senza il rispetto del quale verrebbe leso il diritto-dovere dei giornalisti di informare e il diritto dei cittadini di essere informati.
La Consulta, pertanto, segnalerà l’accaduto agli Organismi internazionali competenti che si occupano della tutela della libertà di stampa. (giiornalistitalia.it)

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