Al Dott. Salvatore Vitello
già Sostituto presso la Procura della Repubblica di Roma
oggi Avvocato Generale della Corte d’appello di Roma
Caro Dottore Vitello,
sono Luigi Longo, un imprenditore calabrese giornalista ed editore del giornale online Approdo Calabria di cui sono anche direttore responsabile, e sono stato arrestato e condotto in carcere il 29 maggio 2009 nell’ambito dell’Operazione della Distrettuale Antimafia di Roma, coordinata da lei.
Il 29 giugno 2009 sono stato sottoposto agli arresti domiciliari e sono stato scarcerato dopo ben 11 mesi e 21 giorni di detenzione.
L’accusa era gravissima, ero sospettato di aver costituito, promosso ed organizzato assieme ad altri, un’associazione a delinquere ordinata alla gestione di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al fine di commettere delitti di ricettazione, contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di contrabbando e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
In particolare mi veniva contestata l’accusa di aver finanziato l’associazione e attraverso la M.C.S, Mediterranean Container Service Shipping S.r.l di cui ero socio per una quota pari al 12,40% in qualità di amministratore unico della C.A.M. Srl, utilizzata per le operazioni di sdoganamento della merce contraffatta.
La fine del mio incubo è arrivata con la sentenza del Tribunale di Roma del 15 luglio 2014 che ha pronunciato la mia piena assoluzione con queste parole che mi ritornano in mente tutte le sere prima di addormentarmi nel mio letto nel ricordo di quello del carcere: «Visto l’articolo 530 c.p.p. assolve (…) LONGO Luigi (…) perché il fatto non sussiste».
«Non una formula attenuata. Non un’insufficienza probatoria.
Il fatto non sussiste.
Eppure, prima che quella formula mi restituisse la dignità giuridica, ho scontato quasi un anno di privazione della libertà personale, tra custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari.
Un anno che non torna.
Un anno che nessuna sentenza può restituire.
Vi è un aspetto, davvero inquietante, che merita di essere ricordato.
Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento “Rilancio” si lasciava emergere una presunta mia contiguità alle cosche Piromalli–Molè, ritenute “gestori” del Porto di Gioia Tauro, con richiamo all’operazione “Cent’anni di Storia”, condotta dai ROS di Reggio Calabria e dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, sfociata in numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa.
Secondo l’impostazione accusatoria, una conversazione intercettata il 13 ottobre 2008, ore 08:16, progressivo 484, tra il sottoscritto e un tale Paolo — il quale, appresa la notizia degli arresti nell’ambito dell’operazione “Cent’anni di Storia”, mi contattava “per verificare come stessero le cose” — avrebbe “implicitamente fatto emergere la vicinanza” del Longo alla cosca attenzionata dalla P.G.
Ma è proprio qui che si manifesta l’errore.
È evidente che nessuno — né i ROS né l’Ufficio del Pubblico Ministero — ritenne di acquisire l’informativa e il decreto di fermo emessi nell’ambito di quell’operazione. Se lei lo avesse fatto, avrebbe scoperto un dato elementare: l’odierno Luigi Longo era soggetto diverso dal pregiudicato Longo Luigi indicato nel decreto di fermo quale capo cosca di Polistena.
Non solo.
Dall’operazione “Cent’anni di Storia” emergeva che il sottoscritto — ex componente del C.d.A., ex vicepresidente ed ex direttore commerciale della All Services S.c.a.r.l., vicino all’ex presidente Aldo Alessio, noto per le sue battaglie contro la criminalità organizzata — era persona offesa in quel procedimento ed è stato escusso in dibattimento proprio in tale veste.
Persona offesa! Non indagato, non contiguo, non vicino.
Una verifica documentale minima, un coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, avrebbe evitato quello che appare oggi un errore interpretativo grossolano.
Si è scambiata una telefonata di preoccupazione per un segnale di contiguità mafiosa. Si è sovrapposto un nome a un omonimo. Si è trasformata una vittima in sospetto.
In Italia, purtroppo, troppo spesso l’equivoco, quando entra in un’ordinanza, smette di essere errore e diventa marchio.
La motivazione del Tribunale, invece, è stata limpida. È scritto in quella sentenza: «Deve escludersi che possa essere ritenuto certo che gli imputati tutti fossero al corrente della natura illecita della merce oggetto di importazione». E ancora: «Non è possibile citare una conversazione dalla quale si traggano elementi da cui dedurre la consapevolezza degli interlocutori della contraffazione delle merci».
Il Collegio ha affermato con nettezza: «Da tutto quanto sopra deriva la centralità che avrebbe dovuto rivestire la prova, non conseguita, della consapevolezza dell’illiceità intrinseca dei beni oggetto di sdoganamento». Ed ha aggiunto un dato ancor più grave: «Non è rimasta neppure accertata la contraffazione della merce».
In altre parole: mancava la prova della consapevolezza. Mancava la prova dell’elemento soggettivo. Mancava persino la prova certa della contraffazione. Eppure la custodia cautelare fu disposta.
Quando manca la prova, ma c’è il clamore, spesso si scambia l’ipotesi per verità e la suggestione per indizio.
La sentenza ha evidenziato anche un ulteriore profilo inquietante: «Gli esiti della perizia richiesta per trascrivere le intercettazioni hanno mostrato anche sensibili divergenze (…) tra il resoconto che delle medesime comunicazioni è stato fatto nella fase delle indagini e le risultanze peritali». Divergenze. Non sfumature, ma divergenze.
Tanto che il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura «per quanto indicato in parte motiva».
E sulla mia posizione specifica ha precisato: «L’analisi della posizione degli imputati indica la compatibilità della condotta di ciascuno con interessi che non implicano necessariamente il proposito di cooperare ad un disegno associativo illecito: così deve dirsi (…) di LONGO, quotista della società M.C.S. ed in quanto tale orientato a recuperare i crediti della società stessa».
Dottore, la sentenza descrive un impianto accusatorio costruito senza aver prima assolto al dovere previsto dall’art. 358 c.p.p.: compiere anche accertamenti a favore dell’indagato.
Nessuna approfondita indagine sulla effettiva natura della merce.
Nessuna valorizzazione della circostanza che io fossi stato testimone della DDA di Reggio Calabria nei processi “Conchiglia”, “Tallone di Achille” e “Cent’anni di Storia” per come certificato da una nota datata 9 giugno 2009 a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, divenuto qualche anno dopo proprio Procuratore di Roma.
La verità non è emersa grazie all’indagine accusatoria. È emersa grazie alla difesa. Grazie all’opera tenace degli avvocati Antonino Napoli e Pasquale Gallo, che hanno smontato l’impianto probatorio intercettazione dopo intercettazione… E grazie alla competenza, all’attenzione, all’equilibrio ed all’assenza di pregiudizi del Tribunale di Roma, composto dal compianto Presidente Dott. Piero De Crescenzo, dalla Dott.ssa Cristiana Rotunno e dal Dott. Paolo Emilio De Simone, che hanno valutato con rigore ciò che non era stato adeguatamente verificato prima, si è potuta accertare la verità. Nel frattempo, io ho sviluppato una patologia gravissima ed incurabile, se non col trapianto di cuore: la cardiopatia dilatativa. Le mie aziende – la MCS e la MEDLOG – tra le principali operanti nel Porto di Gioia Tauro, che fatturavano milioni di euro sono state chiuse assestando da parte dello Stato un duro colpo all’economia lecita di quella fragile zona.
Quel procedimento ebbe vasta eco: le edizioni serali di Rai 1 e del TG5 aprirono con la notizia degli arresti. Dopo quel procedimento, la sua carriera l’ha condotta alla guida della Procura di Lamezia Terme, poi alla Procura di Siena e quindi alla Procura Generale di Roma. È un dato oggettivo: mentre la Sua traiettoria professionale ascendeva, la mia precipitava. Per me quel processo non è stato un trampolino. È stato una caduta.
Durante quel procedimento, ho sviluppato una cardiopatia dilatativa. Una malattia grave, che ha segnato la mia esistenza. Il parallelo umano che inevitabilmente affiora è quello con Enzo Tortora: anche lui si ammalò durante un processo che lo aveva travolto mediaticamente prima ancora che giudiziariamente.
Non si tratta di equiparare vicende diverse. Si tratta di ricordare una lezione: l’accusa, quando è pubblica e amplificata, può avere effetti irreversibili anche se poi cade in giudizio.
Il potere non è responsabile solo di ciò che fa, ma di ciò che omette di verificare.
Quando una sentenza afferma che la prova non è stata conseguita, che la consapevolezza non è dimostrata, che neppure la contraffazione è accertata, il silenzio non è prudenza. È distanza dalla realtà.
Per questo, oggi, a sentenza definitiva e non impugnata, Le si chiede un gesto di responsabilità istituzionale: riconoscere pubblicamente che quell’impianto accusatorio si è rivelato infondato, chiedermi scusa e manifestare rammarico per le conseguenze che ho subito.
Per quel processo ho ottenuto il riconoscimento dell’ingiusta detenzione, ma mai una scusa da parte di chi mi ha arrestato omettendo di verificare i semplici sospetti della Polizia Giudiziaria… e gli effetti che quegli arresti avrebbero potuto avere sulla vita di persone innocenti e per le numerose famiglie dei dipendenti che… sono rimasti dall’oggi ad domani privi dell’unica risorsa economica.
Caro dottore Vitello, la giustizia non perde autorevolezza quando riconosce un errore.
La perde quando lo ignora.
Io, nonostante tutto, sto cercando di rialzarmi ma il mio pensiero in questo momento va a quanti, invece, non hanno avuto più la forza di continuare.
Distinti saluti. (giornalistitalia.it)
Luigi Longo













CONVENZIONI



Chieda scusa Vitiello a Luigi Longo e lo si risarcisca per il gravissimo danno provocatogli, paragonabile ad una sentenza di condanna per il resto della sua vita.