ROMA – È stato pubblicato l’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, con i dati relativi ai trattamenti pensionistici del 2024 e del primo semestre 2025, rilevati al 2 luglio 2025. Sono disponibili anche i dati navigabili.
Nel 2024, sono state registrate 889.642 pensioni, con un importo medio mensile di 1.223 euro. Nel primo semestre del 2025, il numero di pensioni è stato di 397.691, con un importo medio di 1.215 euro.
Questi dati comprendono pensioni di vecchiaia, assegni sociali, pensioni anticipate, pensioni di invalidità e pensioni ai superstiti.
I dettagli delle singole categorie sono i seguenti:
pensioni di vecchiaia: 271.527 nel 2024, 117.901 nel primo semestre 2025;
pensioni anticipate: 224.392 nel 2024, 98.356 nel primo semestre 2025;
pensioni di invalidità: 60.094 nel 2024, 23.996 nel primo semestre 2025;
pensioni ai superstiti: 236.107 nel 2024, 106.693 nel primo semestre 2025.
Per quanto riguarda le singole gestioni, i dati sono i seguenti:
FPLD: 355.508 pensioni nel 2024, 163.374 nel primo semestre 2025;
Dipendenti Pubblici (GDP): 128.276 nel 2024, 43.736 nel primo semestre 2025;
artigiani: 87.308 nel 2024, 41.404 nel primo semestre 2025;
commercianti: 76.137 nel 2024, 36.121 nel primo semestre 2025;
parasubordinati: 48.418 nel 2024, 22.802 nel primo semestre 2025;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri: 33.632 nel 2024, 15.198 nel primo semestre 2025;
assegni sociali: 97.522 nel 2024, 50.745 nel primo semestre 2025.
Nelle gestioni oggetto del monitoraggio, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati decorrenti nel 2023 e primi mesi 2024, le principali norme di riferimento sono rappresentate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, che ha subìto nel corso degli anni varie modifiche volte a salvaguardare particolari categorie di lavoratori dando loro la possibilità di accedere alla pensione secondo la disciplina previgente.
La legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi entro il 2023). A differenza delle vecchie combinazioni («Quota 100» e «Quota 102») la «Quota 103» è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo sino al raggiungimento dell’età pensionabile. La legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) abbassa il tetto a 4 volte il minimo e impone il calcolo intermante contributivo della pensione,
L’Opzione donna, introdotta dalla Legge Maroni nel 2004 e prorogata fino al 2022, è cambiata dalla Legge di bilancio 2023: potranno accedervi le lavoratrici con 60 anni e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2022 solo se rientrano in tre specifici profili di tutela: a) caregivers; b) in possesso di una invalidità civile almeno al 74%; c) lavoratrici licenziate o dipendenti da da aziende in crisi. La legge di bilancio 2024 aumenta di un anno il requisito anagrafico.
Ulteriori canali di uscita più favorevoli sono stati via via introdotti anche per i lavoratori precoci e per gli addetti a mansioni “gravose” (Legge 232/2016) e a lavori usuranti ai sensi del D.lgs. 67/2011.
I requisiti di età ed anzianità vigenti nel periodo 2022-2023 per la generalità dei lavoratori. Come si evince dal prospetto, nel biennio 2023-2024 l’età legale per il pensionamento di vecchiaia è di 67 anni e per le pensioni anticipate “standard” di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle anticipate il requisito rimane congelato fino al 2026 in base, rispettivamente, per le prime, a decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per le seconde, al decreto legge 4/2019.
Per ciò che concerne l’assegno sociale il requisito di età nel biennio 2023-2024 è di 67 anni.
L’Inps precisa, infine, che nel monitoraggio non sono presenti i trattamenti liquidati in regime di cumulo e di totalizzazione e non sono inoltre inseriti i trattamenti liquidati con importo nullo poiché sospesi. (giornalistitalia.it)
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