Contributi 2021 e liquidazione una tantum per i giornalisti liberi professionisti e co.co.co.

Inpgi: tutte le novità sulla Gestione Separata

Augusto Moriga (dirigente del Servizio Entrate Contributive) e Francesca Merante (dirigente del Servizio Prestazioni) dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

ROMA – Con due circolari l’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, illustra tutte le novità 2021 per la Gestione Previdenziale Separata. La prima, relativa ai liberi professionisti, ovvero a coloro i quali svolgono attività di lavoro autonomo con partita Iva, ritenuta d’acconto, cessione diritto d’autore o società tra professionisti, definisce aliquote e contributi minimi a carico dei giornalisti e degli editori, liquidazione una tantum, contribuzione volontaria e adempimenti previsti per chi ricopre cariche di amministratore locale.
La seconda interessa, invece, quanti svolgono attività di lavoro autonomo parasubordinato, ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: valori minimi e massimali retributivi e contributivi, rateazione dei debiti contributivi, assicurazione infortuni e aggiornamento della procedura Dasm. (giornalistitalia.it)

GESTIONE SEPARATA INPGI
CONTRIBUTI 2021 LIBERI PROFESSIONISTI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato – per l’anno 2021 – nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14 per cento.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4 per cento del reddito lordo.
Si ricorda che, uno dei quattro punti percentuali del contributo integrativo è attribuito al giornalista, incrementando così il montante contributivo utile ai fini pensionistici.

CONTRIBUTI MINIMI 2021

L’Istat, con comunicato del 18 gennaio 2021, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2019 ed il 2020 nella misura del – 0,3%. In caso di indice negativo, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 ha disposto che la percentuale di adeguamento non possa essere inferiore a zero.
Di conseguenza, si segnala che il reddito minimo di riferimento ed il contributo minimo soggettivo ed integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2021, non sono rivalutati e risultano, quindi, confermati nella misura prevista nell’anno 2020. Si è proceduto, invece, alla rideterminazione del contributo di maternità, con i criteri di cui all’art. 83 del D.lgs n. 151/2001:
(*) I predetti contributi minimi, che dovranno essere versati entro il 31 luglio 2021, sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibere del 28 gennaio 2021. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Si ricorda che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). Di conseguenza, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA

Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2021 è confermato in 103.055,00 euro. Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE REDDITUALE

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’Inpgi una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’Inpgi esclusivamente in via telematica.
Pertanto, si ricorda che la comunicazione reddituale (redditi anno 2020) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021.

LIQUIDAZIONE UNA TANTUM EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO

L’art. 28 del vigente Regolamento, tra le varie prestazioni, prevede la facoltà di ottenere una prestazione “una tantum”, di importo pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:
– degli iscritti che al compimento dell’età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione Separata senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
– dei superstiti, indicati all’art. 26 del Regolamento, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.
Si ricorda che sono esclusi dalla facoltà di richiesta della prestazione una-tantum:
a) i giornalisti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione all’Inpgi di contribuzioni versate in altre Gestioni previdenziali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45;
b) i giornalisti che abbiano maturato presso la Gestione separata una posizione tale da consentire l’ottenimento di una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell’assegno sociale (assegno sociale 2021 = 5.983,64 euro).

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi prevede, all’art. 16, che la contribuzione volontaria in misura pari al contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata. Tale contributo è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che per l’anno 2021 è risultato pari -0,3%. Di conseguenza, risultando l’indice negativo, per il 2021 non si procede alla rivalutazione.
Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (pari a 15.953 euro). Di conseguenza, per l’anno 2021, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 345,65 euro mensili.
Per i liberi professionisti (con Partita Iva, ritenuta acconto e/o cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata Inpgi, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.914,36 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

ISCRITTI CHE RICOPRONO CARICHE DI AMMINISTRATORE LOCALE
EX ART. 81 E 86 DEL D.LGS. 267/2000

Come noto, l’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo decreto attuativo (DM 25 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2001, n. 136) prevede che per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.
Si precisa che – a seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014 (parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014) – “l’art. 86, secondo comma, Tuel può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.
Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell’Inpgi.
Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla Gestione separata dell’Inpgi è posto a carico dell’Amministrazione locale.
A tal fine si segnala che il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetarie utili per la copertura assicurativa annua, è pari a 15.953,00 euro. Di conseguenza, le corrispondenti quote di contribuzione sono le seguenti:
A) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma (Partita Iva, ritenuta d’acconto, cessione diritto d’autore, società tra professionisti).
B) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).
A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno effettuare – entro il 31 dicembre 2021 – il versamento delle quote contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’Inpgi ed acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, Iban: IT 24 W 05696 03200 000020000X28.
Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del giornalista: “2021 – Nome e Cognome – data di nascita – Dlgs 267/2000”. In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare – anche a mezzo fax 068578264 o Pec contributi@inpgi.legalmail.it – una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del giornalista interessato.
Per il versamento del contributo in oggetto, Le Amministrazioni interessate – in alternativa al bonifico bancario – potranno utilizzare anche il modello F24-EP sul quale dovranno:
nel campo “Sezione” indicare il valore “P” che identifica l’Inpgi;
nel campo “Codice tributo/causale” indicare la “G267”;
nel campo “Codice” non indicare nulla;
nel campo “Estremi identificativi” indicare il codice: “22222”
nel campo “Riferimento A” indicare: “0001”;
nel campo “Riferimento B” indicare “2021”
nel campo “Importi a debito versati” indicare l’importo versato.
Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello F24-EP è necessario che l’Amministrazione interessata comunichi all’Inpgi (fax 068578264 o Pec: contributi@inpgi.legalmail.it) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al versamento.
Si ricorda che i giornalisti per i quali l’Amministrazione locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima – ancorché abbiano sospeso l’attività professionale – sono, comunque, tenuti all’invio della comunicazione reddituale all’Inpgi, da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, ed al pagamento – entro i termini previsti – delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell’anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell’attività.

GESTIONE SEPARATA INPGI
CONTRIBUTI 2021 CO.CO.CO.

ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2021 sono  confermate nelle seguenti misure:
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:
Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici,  sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria. A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell’Inpgi per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.
Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare Inpgi n. 5 del 10 marzo 2009.
Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza,  i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2020 (aliquota e massimale 2020), avendo l’accortezza di dichiararli  nella procedura Dasm  come compenso arretrato 12/2020.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, come meglio individuati nella citata circolare   Inpgi n. 5 del 10 marzo 2009, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

ASSICURAZIONE  INFORTUNI

Il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2021 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata Inpgi e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare Inpgi n. 8 del 31 ottobre 2019.

MASSIMALE IMPONIBILE  GESTIONE SEPARATA

L’Istat con comunicato del 18 gennaio 2021, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2019 ed il 2020 nella misura del – 0,3%. In caso di indice negativo, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 ha disposto che la percentuale di adeguamento non possa essere inferiore a zero.
Di conseguenza, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l’anno 2021 è confermato in 103.055,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata Inpgi. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale  per l’anno 2021  è confermato in 15.953,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad  una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’Inpgi sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi,  l’adeguamento al predetto importo.
Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita Iva e/o mediante cessione del diritto d’autore).

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Si fa seguito alla circolare Inpgi n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, per comunicare che – per l’anno 2021 –  si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare Inpgi n. 5 del 1 ottobre 2008.

NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM

I valori minimi retributivi e contributivi indicati nel punto A) della presente circolare, definiti con delibera del Comitato Amministratore del 28 gennaio 2021 – nelle more dell’iter di approvazione ministeriale delle predette deliberazioni – sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Ai fini dell’utilizzo della procedura Dasm (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2021, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 10 febbraio 2020. (giornalistitalia.it)

 

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