Migliorate le prestazioni grazie all’ottimo lavoro svolto dal Comitato amministratore

Inpgi 2: tutto quello che c’è da sapere

Da sinistra: Ezio Ercole, Vittorio Falco e Orazio Raffa, i tre componenti di “Stampa Libera e Indipendente” che hanno amministrato il Comitato dell’Inpgi 2, presieduto da Marina Macelloni, nel quadriennio 2016-2020

ROMA – “Al fine di migliorare il livello delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti, il Comitato Amministratore dell’Inpgi – con atto deliberativo n. 7/2017 – ha avviato un processo di revisione del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata”. Lo ricorda il dirigente del Servizio Entrate Contributive, Augusto Moriga, evidenziando che tale processo, che ha seguito un complesso iter amministrativo, dopo varie interlocuzioni con i Ministeri vigilanti, si è completato con l’adozione della delibera n. 8 del 19 aprile 2019. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 12623 del 10 ottobre 2019, ha approvato la delibera.

Augusto Moriga

A seguito delle variazioni introdotte, il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è rideterminato – a decorrere dal 1 gennaio 2020 – nella misura del 12% del reddito netto.
Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14 per cento.
Sempre con l’intento di incrementare i montanti contributivi e conseguentemente le relative prestazioni pensionistiche, il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, a decorrere dal 1 gennaio 2020 è stato elevato dal 2 al 4 per cento del reddito lordo.
Metà dell’incremento intervenuto nella misura del contributo integrativo sarà attribuito al giornalista, incrementando così il montante contributivo utile ai fini pensionistici e l’altra metà sarà utilizzata per il finanziamento di programmi di natura assistenziale a favore degli iscritti alla Gestione separata.

Nicola Chiarini e Massimo Marciano, i due componenti di “Controcorrente” all’Inpgi 2 nel mandato 2016-2020

In aggiunta alle predette misure, al fine di migliorare ulteriormente il tasso di sostituzione tra reddito professionale e pensione, è stata introdotta una norma regolamentare che consente all’Istituto di destinare annualmente una parte del rendimento del patrimonio della Gestione separata all’incremento dei montanti contributivi individuali.
Pertanto, il Comitato Amministratore della Gestione separata – con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti – potrà annualmente disporre un incremento aggiuntivo dei montanti contributivi individuali, utilizzando parte del rendimento patrimoniale, in modo tale da irrobustire ulteriormente la misura della futura prestazione pensionistica.

CONTRIBUTI MINIMI 2020

A seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice Foi) accertata dall’Istat, per l’anno 2020 (rapporto 2018-2019), nella misura dell’0,5 per cento (comunicato Istat del 17 gennaio 2020) e, tenuto conto delle variazioni delle aliquote contributive intervenute dal 1 gennaio 2020, si è proceduto alla determinazione dei contributi minimi dovuti per l’anno 2020 (*):
(*) I predetti contributi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibere del 28 gennaio 2020. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti. 

I contributi minimi dovranno essere versati entro il 31 luglio 2020.
Si ricorda che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2020 pari a 15.953,00 euro). Di conseguenza, il versamento del contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA

Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2020 è fissato in 103.055,00 euro. Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (dal 2020 nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, alche oltre il predetto massimale.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE REDDITUALE
ALLA GESTIONE SEPARATA

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’Inpgi una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’Inpgi esclusivamente in via telematica.
A decorrere dall’anno 2020 (redditi 2019), al fine di uniformare la scadenza degli adempimenti Inpgi con quella relativa agli adempimenti fiscali, la predetta comunicazione reddituale dovrà essere effettuata entro il 30 settembre (non più entro il 31 luglio).

LIQUIDAZIONE UNA TANTUM

L’art. 28 del vigente Regolamento, tra le varie prestazioni, prevede la facoltà di ottenere una indennità “una tantum”, pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:
– degli iscritti che al compimento dell’età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione Separata senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
– dei superstiti, indicati all’art. 26, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.
A decorrere dall’11 ottobre 2019, oltre ai giornalisti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione all’Inpgi di contribuzioni versate in altre Gestioni previdenziali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, sono esclusi dalla facoltà di richiesta della prestazione una-tantum anche quei giornalisti che abbiano maturato presso la Gestione separata una posizione tale da consentire l’ottenimento di una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell’assegno sociale.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi prevede, all’art. 16, che la contribuzione volontaria in misura pari al contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata. Tale contributo è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che per l’anno 2020 è risultato pari allo 0,5%.
Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota Ivs di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota Ivs al minimale di reddito pari a quello previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (pari a 15.953 euro). Di conseguenza, per l’anno 2020, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 345,65 euro mensili.
Per i liberi professionisti (con Partita Iva, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata Inpgi, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.914,36 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

Iscritti che ricoprono cariche di Amministratore locale
ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi

Come noto, l’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo decreto attuativo (DM 25/05/2001, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2001, n. 136) prevede che per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.
Si precisa che – a seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9 aprile 2014 (parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014) – “l’art. 86, secondo comma, Tuel può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.
Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell’Inpgi.
Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla Gestione separata dell’Inpgi è posto a carico dell’Amministrazione locale.
A tal fine si segnala che il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetarie utili per la copertura assicurativa annua, è pari a 15.953,00 euro. Di conseguenza, le corrispondenti quote di contribuzione sono le seguenti:

A) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma (Partita Iva, Ritenuta d’acconto, cessione diritto d’autore, Società tra Professionisti)

B) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)
A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno effettuare – entro il 31 dicembre 2020 – il versamento delle quote contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’Inpgi ed acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, Iban: IT 24 W 05696 03200 000020000X28.
Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del giornalista: “2020 – Nome e Cognome – data di nascita – Dlgs 267/2000”. In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare – anche a mezzo fax 068578264 o Pec contributi@inpgi.legalmail.it – una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del giornalista interessato.
Per il versamento del contributo in oggetto, le Amministrazioni interessate – in alternativa al bonifico bancario – potranno utilizzare anche il Modello F24-EP sul quale dovranno:

nel campo “Sezione” indicare il valore “P” che identifica l’Inpgi;
nel campo “Codice tributo/causale” indicare la “G267”;
nel campo “Codice” non indicare nulla;
nel campo “Estremi identificativi” indicare il codice: “22222”
nel campo “Riferimento A” indicare: “0001”;
nel campo “Riferimento B” indicare “2020”
nel campo “Importi a debito versati” indicare l’importo versato.

Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello F24-EP è necessario che l’Amministrazione interessata comunichi all’Inpgi (Fax 06 8578264 o Pec: contributi@inpgi.legalmail.it) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al versamento.
Si ricorda che i giornalisti per i quali l’Amministrazione locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima – ancorché abbiano sospeso l’attività professionale – sono, comunque, tenuti all’invio della comunicazione reddituale all’Inpgi, da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, ed al pagamento – entro i termini previsti – delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell’anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell’attività. (giornalistitalia.it)

I commenti sono chiusi.