La normativa per gli investimenti su quotidiani e periodici anche on line, radio e tv 

Incentivi fiscali per la pubblicità sui giornali

ROMA – Il Governo ha modificato la norma sugli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
Il provvedimento era stato annunciato alla fine di luglio dal sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, sottolineando che «quanto promesso nel corso di un’audizione alla Commissione cultura della Camera dei Deputati», qualche mese prima, «ora è realtà: nel Decreto è stato confermato per i prossimi anni il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nei giornali e nelle tv locali». Una misura una tantum, varata soltanto per gli anni 2017 e 2018 dal precedente Governo, che adesso è stata resa permanente.
«Il contributo – aveva evidenziato Crimi – non va nelle casse degli editori, ma crea sviluppo, investimenti, muove risorse. E porta soprattutto un beneficio alle piccole imprese, che in questo modo possono investire in pubblicità, quindi nella promozione dei propri prodotti e servizi, ricevendo un credito di imposta pari al 75% dell’investimento. Contemporaneamente ne beneficia il settore editoriale, che riceverà questi investimenti pubblicitari». (giornalistitalia.it)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 15 ), recante: «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.». (19A05148) (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 188 del 12-08-2019)

Art. 3 bis

Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al  credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1 al 31 ottobre»;

Vito Crimi

c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il  pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e  radiofoniche  locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).
1. Per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai  sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Giuseppe Conte

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del  presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al  beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento  dell’Unione europea agli  aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de  minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 1-bis. A decorrere dall’anno  2019, il credito d’imposta di cui  al  comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti  effettuati,  nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma  1.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 5, comma 1,  del citato regolamento sono presentate dal 1 al 31 ottobre.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il  termine di scadenza previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai  sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse  del medesimo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (giornalistitalia.it)

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