Figec Cisal: “La Cassazione svilisce gli uffici stampa e impone una riforma complessiva”

I giornalisti degli Uffici Stampa non sono di serie B

ROMA – «L’ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni disciplinato dalla legge n. 150 del 2000 e con riferimento al quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale per i suoi addetti e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, ha natura giornalistica.

Andrea Bulgarelli, componente della Giunta Esecutiva Figec Cisal e coordinatore del Friuli Venezia Giulia

Ma è, altresì, un’articolazione organizzativa finalizzata allo svolgimento di una attività informativa istituzionale, che si inserisce nella linea gerarchica degli enti attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa e il cui personale, se non già incardinato nell’ufficio prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, è da ricondurre, anche mediante l’individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all’ufficio stampa pubblico, il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all’albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla legge n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell’acquisizione delle notizie e nell’esercizio del diritto di critica che caratterizzano l’attività giornalistica».
Con questo passaggio dell’ordinanza della Corte di Cassazione sul ricorso di Roma Capitale contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dato ragione a 5 giornalisti dell’amministrazione Capitolina (ben spiegato nell’articolo di Pierluigi Roesler Franz “La Cassazione mina gli uffici stampa pubblici”) vengono classificati con un certo stupore i giornalisti di “serie B” e quelli di “serie A”.
Un fatto di particolare gravità all’interno di una categoria dove proprio i giornalisti degli uffici stampa non sono mai stati giustamente tutelati a livello sindacale per mancanza di titolarità attiva ai tavoli della contrattazione pubblica, ora colmata con la nascita della Figec proprio perché federata alla Cisal. E, diciamocelo pure, neppure l’Ordine dei giornalisti nazionale si è mai interessato appieno a questa branca della professione, perché maggiormente attento ai cosiddetti “contrattualizzati” della Fnsi e poco aggiornato sulle nuove professionalità che si sono sviluppate all’interno della categoria.
I passaggi della sentenza sono particolarmente delicati, soprattutto quando si fa riferimento alla legge 150/2000 sulla cui applicazione non si è mai attentamente vigilato e della quale sia Figec Cisal che PA Social (in particolare per quanto concerne la figura dei comunicatori) hanno chiesto da tempo una riforma proprio perché ormai inadeguata e scritta nell’era pre-digitale. Che dire, poi, della legge n. 69 del 1963 a cui fa cenno la Corte di Cassazione e che fa riferimento alla figura del giornalista dell’età preistorica, non prevedendo il giornalismo moderno, digitale, le nuove figure create nei decenni successi alla promulgazione della norma.
Della necessità di una riforma complessiva dell’informazione ne abbiamo parlato svariate volte e la colpa per il contenuto del testo dell’ordinanza è da ricercare nell’immobilismo rispetto all’adeguamento ai tempi moderni di una norma di 62 anni fa. Possiamo, comunque, affermare che anche i giornalisti degli uffici stampa rispettano il dettato dell’art. 2 della legge 69/93 in termini di libertà di informazione, verità sostanziale dei fatti, lealtà, buona fede, osservando i fondamenti deontologici e le relative Carte che sovrintendono alla professione.

La Corte di Cassazione al “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma (Foto Giornalisti Italia)

Inoltre, va ricordato che in tutte le redazioni esiste una gerarchia stabilita dall’organigramma che parte dal direttore responsabile per passare al vicedirettore, al caporedattore, al caposervizio e via di seguito fino al redattore. Esistono, quindi, anche per questi giornalisti che la Corte considera di “serie A” direttive da seguire e servizi da realizzare.
Lo stesso vale per un giornalista della Pubblica Amministrazione la cui attività come riferisce la legge 150/2000 è destinata ai mezzi di comunicazione, attraverso tutti gli strumenti di informazione ora disponibili (dell’esistenza dei quali “le madri e i padri” della legge 69/1963 neppure potevano sognare l’esistenza) nel pieno rispetto della Carta dei doveri del giornalista. Inoltre, e non è un aspetto da poco, la ricerca delle attività della PA su cui informare viene svolta quotidianamente dai giornalisti degli uffici stampa nell’interesse dei cittadini a cui le attività della PA si rivolgono.
Al contempo la Legge 150/2000 prevede la figura del Portavoce, che non deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, con il compito di seguire i rapporti di carattere politico-istituzionale con i media, occupandosi dell’informazione politica e quindi chiaramente indirizzata, ma non di quella istituzionale riservata all’ufficio stampa. È all’ufficio stampa che spetta il compito di selezionare, veicolare, diffondere i flussi informativi verso gli organi di informazione e a questo compito la Figec Cisal non reputa corretto siano destinati giornalisti di “serie B”. Anzi, a onor del vero, è proprio un buon ufficio stampa che diventa fonte vera e verificata delle notizie che vengono quotidianamente riportate dal media. (giornalistitalia.it)

Andrea Bulgarelli

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