Riconosciuti anzianità lavorativa dal 2016, diritto all’assunzione e differenze retributive

Giornalista a partita Iva: condannata la Rai

ROMA – Una decisione di particolare rilievo per i giornalisti che, pur inseriti stabilmente nell’organizzazione delle redazioni e dei programmi, continuano a prestare la propria attività per la Rai attraverso contratti di lavoro autonomo e partita Iva.

L’avv. Vincenzo Iacovino

La Corte d’Appello di Roma – IV Sezione Lavoro (Aida Sabbato presidente, Isabella Parolari relatore, Sara Foderaro componente), con dispositivo del 23 settembre 2026 ha accolto l’appello della giornalista S. C., assistita dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino, riformando la precedente decisione del Tribunale di Roma.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro autonomo intercorsi con la Rai dall’11 luglio 2016 e ha accertato, dalla medesima data, l’esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Alla giornalista sono stati riconosciuti l’anzianità lavorativa dal 2016, il diritto all’assunzione e al ripristino del rapporto, il trattamento economico e normativo corrispondente alla qualifica e all’anzianità maturata, nonché le differenze retributive rispetto a quanto percepito attraverso i contratti di lavoro autonomo.

L’avv. Antonio Rubino

La Rai è stata, inoltre, condannata al pagamento di una somma risarcitoria parametrata alle retribuzioni maturate dal 23 gennaio 2023 al 23 settembre 2026, detratto quanto percepito dalla lavoratrice nello stesso periodo, oltre interessi e rivalutazione. Sul piano previdenziale, la Corte ha disposto anche il versamento all’Inps dei contributi relativi al rapporto di lavoro subordinato accertato, ove non prescritti.
«La decisione – sottolineano gli avvocati Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino – assume un significato che va oltre la vicenda individuale. Sono ancora molti i giornalisti che lavorano con partita Iva pur svolgendo la propria attività in modo continuativo all’interno della Rai. Qui viene in rilievo il significato stesso che la nostra Costituzione attribuisce al lavoro: l’articolo 1 afferma che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro, dunque, non è una merce né soltanto una voce di costo, ma uno dei fondamenti della dignità e della partecipazione della persona alla vita della comunità».

Rai Saxa Rubra

«A questo principio – proseguono i difensori – si accompagna la garanzia dell’articolo 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Quando un rapporto sostanzialmente subordinato viene ricondotto per anni allo schema del lavoro autonomo, con compensi inferiori a quelli propri della qualifica effettivamente spettante e senza la corrispondente tutela contributiva, non è in gioco soltanto la corretta qualificazione di un contratto: vengono in rilievo valori che la Costituzione colloca al centro della tutela del lavoro e della dignità della persona».
«La precarietà – osservano Iacovino e Rubino – non si esaurisce nel nome del contratto o nell’importo della retribuzione. Dietro una partita Iva c’è una persona e dietro la precarietà del lavoro c’è troppo spesso la precarietà di un’intera vita. A questa incertezza si aggiunge un aspetto ancora più delicato: la paura di rivendicare i propri diritti».

La Corte d’Appello di Roma

«Chi vive di rinnovi, incarichi e collaborazioni – proseguono i difensori – può trovarsi davanti a una scelta inaccettabile: tacere e conservare quella minima certezza economica oppure rivendicare i propri diritti sapendo che quella collaborazione potrebbe non proseguire. È qui che la precarietà economica rischia di trasformarsi anche in una condizione di debolezza personale e sociale».
Una situazione che assume un rilievo ancora maggiore quando riguarda la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. «Da un soggetto chiamato a svolgere un servizio pubblico – sottolineano Iacovino e Rubino – ci si attende una particolare attenzione alla dignità del lavoro e alle tutele di coloro che contribuiscono quotidianamente alla realizzazione dell’informazione e dei programmi. Il servizio pubblico non può essere disgiunto dal valore costituzionale del lavoro di chi quel servizio contribuisce concretamente a realizzare».
Per S.C., finisce, così, la precarietà e ora l’attende il rientro a Saxa Rubra come giornalista. Per gli altri giornalisti che vivono situazioni analoghe, la decisione della Corte d’Appello di Roma è un incoraggiamento a uscire dalla precarietà rivendicando i propri diritti. (giornalistitalia.it)

 

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