Quest’anno il 15 agosto coincide con la domenica. Maggiorazioni e riposo compensativo

Cosa spetta al giornalista che lavora a Ferragosto

ROMA – Cosa spetta ai giornalisti che lavorano a Ferragosto? Domenica 15 agosto i quotidiani escono regolarmente e le rivendite saranno aperte sino alle ore 13.

Carlo Parisi

Lunedì 16 agosto, quindi, nessun giornale cartaceo sarà pubblicato e le rivendite hanno la possibilità di chiudere per l’intera giornata. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente martedì 17 agosto.
Il 15 agosto, pertanto, i giornalisti non sono tenuti a prestare la loro opera. Lo ricorda Carlo Parisi, direttore di “Giornalisti Italia” e consigliere di amministrazione dell’Inpgi, evidenziando che nel caso ciò dovesse, eccezionalmente, avvenire, specialmente nell’emittenza radio-televisiva e l’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo.
L’art. 19 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi include, infatti, il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. Quest’anno il 15 agosto è domenica e il giornalista che non presta la propria opera ha diritto ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Ferragosto è tra le tre festività (le altre sono il 1° maggio e il 25 dicembre) nelle quali il giornalista non è tenuto a prestare la propria opera. Tuttavia, nel caso dovesse eccezionalmente farlo, avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta della stessa.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo. Oppure al 10 per cento per lavoro domenicale con riposo compensativo e al 30 per cento per lavoro domenicale notturno con riposo compensativo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
La festività del Ferragosto è, infine, prevista anche nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico Uspi-Cisal. L’art. 13 include, infatti, il Ferragosto tra le festività religiose cattoliche. A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, salvo che la Legge non preveda le rispettive festività, la Commissione Paritetica, sentiti il lavoratore e i rappresentanti della sua religione o culto, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o sostitutive di quelle cattoliche e le relative condizioni di godimento.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo. Oppure al 20 per cento per lavoro domenicale con riposo compensativo e al 30 per cento per lavoro domenicale notturno con riposo compensativo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc. (giornalistitalia.it)

 

 

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