Il giornalista Filippo Marra Cutrupi non rivela le fonti: assolto dal Tribunale di Taranto

Caso Scazzi: il segreto professionale è sacro

Sarah Scazzi

TARANTO – Il giudice della I Sezione Penale del Tribunale di Taranto, Chiara Panico, ha assolto “perché il fatto non sussiste” il giornalista calabrese Filippo Marra Cutrupi, 49 anni, dal reato di falsa testimonianza avendo opposto il segreto professionale alla richiesta di rivelare la fonte di una notizia pubblicata dall’agenzia di stampa per la quale lavorava.
Filippo Marra Cutrupi, difeso dall’avvocato Gianluca Pierotti, aveva seguito per la sua testata tutta la vicenda dell’omicidio di Sarah Scazzi, la quindicenne uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana in Puglia, e, tra le altre notizie, aveva pubblicato quella relativa alla richiesta di una rogatoria internazionale avanzata dalla Procura di Taranto all’autorità giudiziaria tedesca per l’audizione di una persona che la Procura riteneva “informata dei fatti”.
La notizia, peraltro, era stata pubblicata già da vari giornali locali e da altre testate. Interrogato su quella che la Procura di Taranto riteneva una “fuga di notizie” e richiesto di rivelare la fonte, il giornalista aveva opposto il diritto/dovere professionale di non rivelare la fonte stessa.

Filippo Marra Cutrupi

Al fianco del giornalista si erano schierati il segretario generale aggiunto della Fnsi, Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, ricordando che “il segreto professionale dei giornalisti è finalizzato a garantire i canali informativi del professionista al fine di portare vantaggio alla libertà e alla completezza della informazione”.
Il segreto giornalistico non è, dunque, un privilegio della categoria, ma uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali del cittadino. Non a caso il segreto giornalistico è salvaguardato da varie disposizioni di legge. Nel processo penale, in particolare, è richiamato dagli articoli 200, 256 e 362 del codice di procedura penale. E la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce che se il giornalista oppone il segreto professionale rispetto ad informazioni che possono condurre alla identificazione della fonte della notizia non commette il reato di false dichiarazioni. Considerazioni ribadite da una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta anche in relazione ad una vicenda che ha riguardato un giornalista pubblicista e non professionista.
Il procedimento a carico di Filippo Marra Cutrupi si è, dunque, concluso con la piena assoluzione del giornalista e, soprattutto, con la conferma – qualora ve ne fosse bisogno – che il segreto professionale è una garanzia per la libertà di stampa.
“Finalmente – afferma Filippo Marra Cutrupi – si chiude un incubo giudiziario e per questo voglio ringraziare il segretario generale aggiunto della Fnsi, Carlo Parisi, con il Sindacato Giornalisti della Calabria, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, l’avvocato Gianluca Pierotti del Foro di Taranto per avermi difeso e quanti mi sono stati vicini in questa vicenda”. (giornalistitalia.it)

 

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