Per il mese di aprile a chi l’ha ricevuto a marzo. Domanda per i nuovi iscritti alle Casse

Bonus 600 euro: finalmente firmato il decreto

ROMA – Finalmente firmato il decreto interministeriale che prevede l’erogazione del Bonus Covid di 600 euro per il mese aprile a tutti gli iscritti alle Casse professionali, tra cui l’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, specifica che «tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo».

Nunzia Catalfo, ministro del lavoro

Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.
Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale. Sul punto, il Decreto precisa che:
1) per “cessazione dell’attività”, va intesa l’avvenuta chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
2) per “riduzione o sospensione dell’attività”, va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:
1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
4) alternativamente:
· di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
· in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
· di aver chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
· di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza. (giornalistitalia.it)

LEGGI ANCHE:
IL DECRETO

 

I commenti sono chiusi.