Erogazione automatica per chi l’ha ricevuto a marzo e aprile. A richiesta per gli altri

Bonus 1000 euro: via libera per maggio

ROMA – Con il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato ieri 14 agosto, in Gazzetta Ufficiale, il Governo Conte ha finanziato il bonus di 1000 euro previsto dal Decreto Rilancio per il mese di maggio a tutti gli iscritti alle Casse professionali, tra cui l’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Ovviamente, trattandosi di bonus per i liberi professionisti, lo stesso per quanto riguarda i giornalisti è riservato agli iscritti alla Gestione Separata dell’Inpgi.
L’articolo 13 del decreto “Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza” prevede, infatti, che «ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro».
Chi ha percepito il bonus di 600 euro nei mesi di marzo e aprile, pertanto, non dovrà presentare alcuna domanda. Chi, invece, non lo ha percepito dovrà seguire la procedura prevista per l’erogazione dei bonus precedenti: «Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020».
«Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al secondo periodo – avverte il Governo – devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
«Il beneficio di cui al comma 1 – spiega il Governo – è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall’artico- lo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». (giornalistitalia.it)

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Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020

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