Coronavirus: autorizzati gli spostamenti per “esigenze lavorative”. Il modulo

Autocertificazione per giornalisti (veri)

ROMA – Con tutta l’Italia zona protetta, dopo l’ultimo Dpcm del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, difficoltà di movimento anche per i giornalisti per le misure restrittive per limitare il rischio di contagio da Coronavirus.
Le disposizioni, ovviamente, valgono per tutti i cittadini italiani che possono uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è reato.
Al modulo di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha aggiunto l’indicazione del numero di tessera professionale. Un modello che consenta, quindi, ai giornalisti di effettuare trasferimenti anche in ragione delle esigenze lavorative. “Esigenze lavorative”, ovviamente, significa necessità di spostarsi per chi effettivamente svolge la professione giornalistica, non per chi è semplicemente iscritto all’Albo professionale, come il 62% dei circa 109 mila iscritti all’Ordine che risultano sconosciuti all’Inpgi perché non hanno mai percepito una solo centesimo di retribuzione, pertanto non hanno certo “esigenze lavorative”.
Il modello pronto per essere compilato ed esibito alle Autorità che ne facessero richiesta, unitamente al tesserino professionale.
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ricorda che:
a) Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

Luciana Lamorgese

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)
5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale». (giornalistitalia.it)

I MODULI PER GLI SPOSTAMENTI:
Il modulo del Ministero dell’Interno per tutti i cittadini
Il modulo dell’Ordine dei giornalisti
Il modulo dell’Ordine dei giornalisti in pdf

 

 

 

 

 

 

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