Cancellato dalla PA il contratto Fieg-Fnsi. Casagit facoltativa e solo a spese del giornalista

Aran, firmato l’accordo sul giornalista pubblico

ROMA – Sottoscritto oggi, all’Aran, l’accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione che si applica ai dipendenti delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e dal CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018.
L’accordo si applica anche ai dipendenti di ruolo in servizio negli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza.
A sottoscriverlo con l’Aran, presieduta da Antonio Naddeo, sono state le stesse confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione (Cgil, Cgs, Cisal, Cisl, Confsal, Cse, Uil, Usb) che hanno firmato l’ipotesi di accordo il 5 maggio 2021, più la Fnsi per la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili informazione.
Con questo accordo, infatti, sparisce definitivamente dalla Pubblica Amministrazione il Contratto nazionale di lavoro giornalistico “Fieg-Fnsi” facendo confluire il personale cui veniva applicato nel Ccnl dei comparti pubblici e, solo laddove necessario, si riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità.
Cancellato anche l’obbligo della Casagit. La possibilità di aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (oggi Casagit Salute) è, infatti, facoltativa e l’eventuale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Con l’Accordo appena siglato si dà, così, attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Nell’accordo viene, infine, ribadito che «è diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all’albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori». (giornalistitalia.it)

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