ROMA – Con 211 voti favorevoli e nessuno contrario la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 1447-A che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
Sarà il 3 maggio, in coincidenza con la Giornata mondiale per la libertà di stampa istituita dall’Onu, ed è stata illustrata in aula dal relatore Paolo Emilio Russo (Forza Italia) che l’ha firmata assieme ai colleghi Marta Schifone (Fratelli d’Italia), Federico Fornaro (Pd), Igor Iezzi (Lega), Alfonso Colucci (M5S), Mara Carfagna (Noi moderati), Filiberto Zaratti (Verdi e Sinistra), Pino Bicchielli (Noi moderati), Roberto Giachetti (Italia Viva), Andrea Mascaretti (Fratelli d’Italia), Elena Maccanti (Lega), Ilaria Cavo (Noi moderati), Simonetta Matone (Lega), Alessandro Amorese (Fratelli d’Italia) e Nicole Matteoni (Fratelli d’Italia).
«Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione unanime in Parlamento della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro», è il commento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando che «da oggi in poi, il 3 maggio sarà un momento solenne per onorare chi ha messo la propria passione, la propria professionalità e il proprio coraggio al servizio di tutti noi, garantendo ai cittadini il diritto ad essere informati. Uomini e donne che, con il loro prezioso lavoro, hanno fatto arrivare i nostri occhi dove altrimenti non sarebbero arrivati. In Italia come all’estero. Dai teatri di crisi ai conflitti dimenticati, dai territori oltraggiati dalla criminalità organizzata a tutti quei luoghi – fisici e non – invisibili all’opinione pubblica».
«Penso – ha aggiunto Giorgia Meloni – a figure come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Beppe Alfano, Giancarlo Siani, Walter Tobagi, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota, Dario D’Angelo, Antonio Russo, Enzo Baldoni, Andrea Rocchelli, Maria Grazia Cutuli, Almerigo Grilz. Rendere omaggio a questi giornalisti è un dovere, che oggi viene sancito da una legge dello Stato e che ci impegniamo ad onorare».
«Grande soddisfazione» viene espressa anche dal segretario generale e dal presidente della Figec Cisal, Carlo Parisi e Lorenzo Del Boca, secondo i quali «l’istituzione della Giornata in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione è un atto dovuto nei confronti di quanti hanno sacrificato la loro vita per la libertà di stampa, la ricerca della verità e la denuncia del malaffare, al servizio esclusivo dei cittadini, soprattutto i più deboli e indifesi».
«Un impegno – sottolineano Parisi e Del Boca – che non può certo limitarsi alle pacche sulle spalle e alle dichiarazioni di circostanza. Insomma, non un semplice dovere morale, ma un obbligo civile che non ammette eccezioni di sorta. Non a caso, il nuovo sindacato dei giornalisti Figec Cisal, sin dalla sua costituzione, avvenuta il 28 luglio 2022, è stato sempre impegnato sui temi della legalità e della memoria per non dimenticare il sacrificio dei tanti giornalisti uccisi nell’adempimento del loro dovere di garantire al nostro Paese un’informazione libera, trasparente e pluralista». (giornalistitalia.it)
LA LEGGE AC 1447-A
“Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione”
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
Art. 2
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 3
Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall’informazione. Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 4
Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria è pubblicato l’elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L’elenco è altresì pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ordine dei giornalisti. All’elenco è data ampia diffusione nell’ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri maggio 1949, n. 260.
Art. 5
Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell’attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all’articolo 21 della Costituzione italiana.
Art. 6
Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d’odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d’inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l’opinione pubblica ripone nella stampa.
Art. 7
Nell’ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione.
Art. 8
Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (giornalistitalia.it)










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