Maggiorazioni e riposo compensativo a chi presta eccezionalmente servizio

Se il giornalista lavora a Ferragosto

computer al mareROMA – A Ferragosto escono solo i quotidiani del mattino. Le rivendite sono, infatti, aperte sino alle ore 13. Sabato 16 agosto nessun giornale sarà pubblicato e le rivendite saranno chiuse per l’intera giornata. Le pubblicazioni riprenderanno normalmente domenica 17 agosto. Il 15 agosto, pertanto, pertanto, i giornalisti non sono tenuti a prestare la loro opera.
Nel caso ciò dovesse, eccezionalmente, avvenire, specialmente nell’emittenza radio-televisiva, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo. Il vicesegretario nazionale della Fnsi, Carlo Parisi, ricorda che l’art. 19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali.
Nel caso del 15 agosto di quest’anno, di venerdì, il giornalista che non presta la propria opera ha diritto alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per le festività. Ferragosto è tra le tre festività (le altre sono il 1° maggio e il 25 dicembre) nelle quali il giornalista non è tenuto a prestare la propria opera. Tuttavia, nel caso dovesse eccezionalmente farlo, avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano fermi, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Anche il contratto collettivo di lavoro Fnsi-Aeranti Corallo, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività. Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione la lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con le seguenti maggiorazioni: lavoro festivo 30 percento, lavoro festivo notturno 35 percento, lavoro straordinario festivo 40 percento, lavoro straordinario festivo notturno 50 percento. La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
La festività del Ferragosto è, infine, prevista anche nel verbale di accordo Fnsi-Uspi per i giornalisti che lavorano nella stampa periodica e no profit. L’intesa tra Fnsi e Unione Stampa Periodica Italiana regolamenta, infatti, specifiche prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti, in regime di lavoro subordinato, che non comportino vincolo di orario o che siano tenuti ad una prestazione non eccedente, di norma, ad un orario settimanale di ventiquattro ore. Nel caso specifico, l’art. 3 prevede, in caso di prestazione lavorativa domenicale e/o festiva, il diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55 percento in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55 percento ed al riposo compensativo. (giornalistitalia.it)

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