L’avv. Lorenzo Gatto aveva chiesto al giornalista 50mila euro di risarcimento danni

Michele Inserra, trionfa il diritto di cronaca

Michele Inserra

Michele Inserra

COSENZA – Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine il diritto di cronaca ha prevalso, ancora una volta, sull’ennesima querela temeraria nei confronti di un giornalista. E non poteva essere altrimenti, considerato che Michele Inserra, come tanti bravi colleghi, è da sempre impegnato a fare semplicemente il proprio mestiere di cronista.
Il giudice della II Sezione Civile del Tribunale di Cosenza. Andrea Palma, ha infatti rigettato la richiesta di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa avanzata dall’avvocato Lorenzo Gatto, che pretendeva 50mila euro dal giornalista Michele Inserra, attuale caposervizio della cronaca di Cosenza del Quotidiano del Sud.
I fatti risalgono al 22 luglio 2011 quando il giornalista aveva pubblicato sull’allora Quotidiano della Calabria un articolo ritenuto “diffamatorio” dall’avvocato del Foro di Reggio Calabria, tanto da chiedere la condanna di Inserra, dell’allora direttore  Matteo Cosenza (erroneamente indicato quale responsabile) e della società editrice Finedit Finanziaria Editoriale srl, difesi dall’avv. Teresa Faillace.
Una sconfitta su tutta la linea, quella dell’avvocato Gatto, condannato a pagare le spese processuali quantificate in 4024,20 euro, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Già il 12 febbraio 2015, era stato revocato il provvedimento con il quale il precedente giudicante aveva disposto l’integrazione del contraddittorio in confronto di Emanuele Giacoia, direttore responsabile all’epoca dei fatti. Il giudice aveva, infatti, osservato che “la verifica circa l’identità del direttore responsabile dell’epoca ben poteva essere operata prima della instaurazione del giudizio, sicché l’esigenza di estensione della causa al terzo non può ritenersi correlata alle difese svolte dai convenuti”.
Adesso, il Tribunale di Cosenza ha, pertanto, ritenuto la domanda “infondata non solo in confronto di Matteo Cosenza, il cui ruolo di direttore responsabile all’epoca dei fatti non è stato dimostrato, pur essendo l’attore gravato dal relativo onere, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa, ma anche in confronto di Michele Inserra, autore dell’articolo, e della società editrice del giornale”.
Il Tribunale di Cosenza evidenzia, infatti, che “i brani dell’articolo sui quali si appuntano le doglianze dell’attore sono i seguenti: «secondo fonti interne a Sel il provvedimento dei vertici nazionali sarebbe stato reso necessario anche dopo il coinvolgimento in un’indagine giudiziaria di un professionista che gravitava nell’ambiente politico di centrosinistra. Si tratta dell’avv. Lorenzo Gatto»;«La candidatura di Gatto, professionista tra i più noti a Reggio Calabria, era stata “caldeggiata” da più parti, ma il legale avrebbe deciso di rinunciare e di candidare al suo posto il figlio Francesco a sostegno della candidatura alla presidenza della Provincia di Giovanni Nucera, l’allora segretario in pectore di Sel»; «…ora, però, in attesa delle ulteriori indagini da parte dei magistrati, il partito ha deciso di azzerare tutto per ripartire con un nuovo ciclo»; «così dopo la sconfitta elettorale e il successivo coinvolgimento dell’avvocato nell’inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria e dalla squadra mobile i vertici avevano deciso di azzerare tutto e di nominare un commissario non calabrese…».

L’avv. Lorenzo Gatto

L’avv. Lorenzo Gatto

L’avvocato Lorenzo Gatto, nel dedurre la portata diffamatoria dello scritto, la ricollegava sostanzialmente alla mancanza della verità oggettiva dei fatti narrati. Gatto, infatti, ha obiettato di “non avere mai ipotizzato di candidarsi alle elezioni indette per la Provincia di Reggio Calabria, di non avere, dunque, ceduto il passo al proprio figlio dopo l’ordinanza interdittiva dalla quale è stato attinto, di non essere mai stato membro di Sel”. Inoltre, ha asserito “non essere rispondente al vero che il partito abbia deciso di azzerare i propri vertici locali a causa della vicenda giudiziaria nella quale è rimasto coinvolto”.
“Come è noto, – ha concluso il Tribunale di Cosenza – la verità oggettiva dei fatti riferiti (alla quale viene equiparata, a determinate condizioni, la verità putativa) costituisce uno dei presupposti necessari per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, avente efficacia scriminante dell’illecito.
Tuttavia – spiega il giudice Palma – qualora, come nella specie, si lamenti la lesione della reputazione e non di altri diritti, quale, ad esempio, quello all’identità  personale, la valutazione circa la sussistenza di tale presupposto, proprio perché funzionale all’operatività  della scriminante, che per sua natura postula l’avvenuta commissione dell’illecito, in tanto assume rilievo in quanto si accerti preliminarmente la natura offensiva dello scritto, ossia la sua attitudine a compromettere l’onore e la reputazione del soggetto coinvolto”.
Posto ciò, il giudice ha rilevato, innanzitutto, che “nell’articolo non si afferma che l’avv. Gatto era membro di Sel, ma, piuttosto, che si trattava di professionista che «gravitava nell’ambiente politico di centrosinistra». La notizia, ove anche non rispondente al vero, – sottolinea il giudice Palma – priva di attitudine offensiva della reputazione dell’istante, il quale, del resto, nulla di specifico ha dedotto al fine di supportare una diversa conclusione”.
Analoghe considerazioni, a giudizio del Tribunale di Cosenza, valgono per l’ulteriore notizia, quella relativa alla “caldeggiata” candidatura alle elezioni amministrative dell’avv. Gatto, il quale avrebbe poi deciso di rinunciarvi in favore del figlio: “Anche in questo caso, infatti, non è dato cogliere un’offesa alla reputazione dell’istante, tanto più ove si consideri che, contrariamente a quanto dedotto in citazione, la rinuncia alla candidatura e la designazione del figlio non sono nell’articolo poste in correlazione causale con la vicenda giudiziaria. Si legge, infatti, nell’articolo: «Così dopo la sconfitta elettorale e il successivo coinvolgimento dell’avvocato nell’inchiesta condotta dalla Dda di Reggio…». L’uso dell’aggettivo “successivo”, sottolinea il giudice Palma, “rende palese che il coinvolgimento dell’attore nelle indagini ha fatto seguito sul piano temporale alle consultazioni elettorali, sicché la presunta scelta di non candidarsi personalmente non poteva essere dal lettore intesa come eziologicamente connessa alla vicenda giudiziaria”.
tribunaleL’altro brano dell’articolo che forma oggetto delle doglianze attore è quello nel quale la vicenda giudiziaria viene rappresentata come uno dei concorrenti fattori che hanno condotto al commissariamento della sezione reggina di Sel.
“Indipendentemente dalla rispondenza al vero della circostanza – afferma il Tribunale di Cosenza – (che ha peraltro trovato un principio di prova nella deposizione resa da Andrea Di Martino, ossia il dirigente nazionale nominato commissario del coordinamento provinciale di Sel, al quale si fa riferimento nell’articolo), ciò che difetta anche in tal caso è la portata offensiva della notizia, non argomentata dall’attore, il quale non ha illustrato in che termini la stessa sia dotata di specifica potenzialità lesiva nel contesto di un articolo in cui lo spazio assolutamente preponderante è occupato dal resoconto sull’inchiesta giudiziaria, che non forma oggetto di alcuna doglianza in questa sede”.
Da ultimo, il Tribunale di Cosenza afferma che “va disattesa la richiesta di parte attrice, da ricondurre all’art. 89 c.p.c., di «invitare controparte a depennare l’intera espressione contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale». A giudizio del giudice Palma, “l’affermazione del carattere mendace delle dichiarazioni rese dal teste Nucera non rivela, infatti, un gratuito intento dispregiativo nei confronti del teste medesimo, ma risponde unicamente alla legittima esigenza difensiva di evidenziare l’inattendibilità  delle sue dichiarazioni”.
“L’avvocato Lorenzo Gatto del foro di Reggio Calabria (colui che era finito al centro dell’inchiesta della Dda sul clan Lo Giudice), pretendeva – ha commentato Michele Inserra – 50 mila euro di risarcimento danni per una presunta diffamazione a mezzo stampa. Dopo cinque anni il tribunale di Cosenza mette, dunque, la parola fine: la richiesta del legale è stata rigettata e ora dovrà  pagare le spese processuali. Un risultato ottenuto grazie all’avvocato Teresa Faillace”. (giornalistitalia.it)

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