La relazione del Garante per la protezione dei dati personali sull’attività giornalistica

Giornalismo tra libertà di informazione e privacy

Antonello Soro

Antonello Soro

ROMA – Tenendo conto delle diverse forme attraverso cui si esercita ormai la libertà di informazione, l’anno di riferimento è stato caratterizzato da un impegno costante nel valutare, nel quadro di riferimento del Codice (in particolare, artt. 136-139) e dell’allegato codice di deontologia, segnalazioni e reclami per lo più concernenti l’esercizio dell’attività giornalistica.
Accanto a tale attività, improntata al bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, è maturata la decisione di promuovere l’aggiornamento del codice di deontologia, adottato nel 1998, relativo al trattamento di dati personali in ambito giornalistico al fine di un suo adeguamento in considerazione dell’evoluzione tecnologica (che ha inciso su tecniche e modalità dell’informazione) e dell’evoluzione giurisprudenziale di alcuni istituti, quali il “diritto all’oblio” (cui peraltro fa riferimento la proposta di regolamento Ue in materia di protezione di dati personali).
Il Garante ha, quindi, deliberato l’avvio dei lavori, secondo la procedura di cooperazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti prevista dall’art. 139 del Codice, contemplando altresì la possibilità di sentire, in tale ambito, anche soggetti rappresentativi dell’informazione online (provv. 1° agosto 2013, n. 376, in G.U. 23 agosto 2013, n. 197, doc. web n. 2564822).
La presidenza dell’Ordine dei giornalisti e il Garante, tenuto anche conto dei contributi pervenuti e degli elementi acquisiti dai soggetti interpellati, hanno lavorato ad una bozza di nuovo codice di deontologia da sottoporre al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti nella riunione plenaria del 27-30 marzo 2014, nel corso della quale, tuttavia, il testo non è stato approvato.
Il Garante, nell’esprimere alla presidenza dell’Ordine il proprio rammarico per la valutazione negativa espressa dal Consiglio rispetto ad un lavoro attento e approfondito svolto anche con il proprio contributo, ha comunicato all’Ordine di non essere intenzionato ad esercitare i poteri sostitutivi offerti dall’art. 139 del Codice ai fini dell’approvazione del testo e di voler proseguire nei propri compiti attenendosi al codice di deontologia vigente.

I minori

Il delicato rapporto tra informazione e tutela dei minori (nel quadro delle fonti sopra ricordate nonché della Carta di Treviso) conserva una posizione centrale nello svolgimento dei compiti istituzionali dell’Autorità. Nella vigente cornice normativa, come noto, il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato pre- valente rispetto al diritto di cronaca e, al fine di tutelarne la personalità, i giornalisti devono rendere non identificabili i minori coinvolti in fatti di cronaca (art. 7 codice di deontologia).
L’Autorità ha invocato tali principi nell’esaminare, in particolare, due casi, sottoposti alla sua attenzione da due Tribunali per i Minorenni, riguardanti delicate vicende familiari di affidamento. Nel primo caso una testata giornalistica locale aveva pubblicato la notizia del suicidio di una donna, madre di tre figli affidati a terzi (in ragione del problematico contesto familiare in cui si trovavano) con un provvedimento giurisdizionale; oltre alla foto e alle generalità della donna, il giornale aveva pubblicato quelle dei nonni e i nomi dei minori (questi ultimi contenuti nelle pagine del diario personale della madre, pure pubblicate dal quotidiano), rendendoli così direttamente identificabili (nota 22 febbraio 2013).
Nella seconda vicenda, un giornale locale aveva pubblicato il nome e il cognome di un minore, allontanato dai genitori con un provvedimento giurisdizionale, unitamente ad altre informazioni che ne evidenziavano la situazione di disagio e una possibile patologia; nell’articolo venivano altresì pubblicati i dati identificativi dell’intero nucleo familiare, compresi quelli dei fratelli, anch’essi minori (nota 13 settembre 2013).
L’Ufficio, nel ritenere entrambe le pubblicazioni contrastanti con la disciplina di protezione dei dati personali (oltre che con la Carta di Treviso che tutela espressamente “l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità”), ha ribadito che le garanzie a favore dei minori operano anche nell’eventualità che siano i genitori a rilasciare dichiarazioni alla stampa.
Analoghe valutazioni critiche sono state formulate in relazione alla perdurante diffusione, anche in rete, di notizie e immagini relative al bambino di Padova prele- vato a scuola dalle Forze dell’ordine in esecuzione di un provvedimento giurisdizio- nale di affidamento, caso di cui l’Autorità si era già occupata (cfr. Relazione 2012, p. 148). Ulteriori segnalazioni concernenti la medesima vicenda hanno evidenziato che taluni organi di informazione, nel riferire dello svolgimento di un procedimento giudiziario coinvolgente i genitori, non solo hanno nuovamente fatto riferimento al minore – talvolta identificato nominativamente o, indirettamente, tramite i nominativi dei familiari – ma hanno anche riportato dichiarazioni rese dal padre nel corso del giudizio concernenti delicati episodi della vita privata del figlio.
L’Ufficio ha considerato tale pubblicazione un’ulteriore significativa intrusione nella sfera privata del minore in violazione delle speciali garanzie dettate dall’ordinamento ed ha pertanto invitato gli editori interessati – che hanno formalmente aderito a tale richiesta – ad impegnarsi autonomamente a non diffondere ulteriormente, anche nelle edizioni online dei rispettivi giornali, dettagli relativi alla vita privata del minore (nota 5 dicembre 2013).
L’Autorità ha poi richiamato pubblicamente gli organi di informazione al rispetto del codice di deontologia e della Carta di Treviso in relazione alla diffusione di notizie concernenti fatti di cronaca di particolare risonanza avvenuti a Roma (una vicenda di prostituzione minorile e un tentativo di suicidio da parte di un sedicenne) rispetto ai quali sono stati via via diffusi – attraverso i media tradizionali e in rete – dettagli non essenziali lesivi della personalità e della dignità dei minori interessati, aumentando il rischio di una loro identificazione (comunicati stampa 29 maggio e 13 novembre 2013, docc. web nn. 2449404 e 2749736).

La cronaca giudiziaria

La materia della diffusione di informazioni relative a vicende giudiziarie ha continuato a formare oggetto di attenzione da parte dell’Autorità che ha ritenuto prive di fondamento segnalazioni nelle quali si lamentava la diffusione di dati identificativi di persone sottoposte ad indagine o condannate alla luce del principio, più volte ribadito nei suoi provvedimenti, secondo cui la pubblicazione di dati personali relativi a procedimenti penali è ammessa, anche senza il consenso dell’interessato, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 6 e 12 del codice di deontologia) (ex pluribus, note 15 marzo, 17 maggio e 21 ottobre 2013).
Segnalazioni e reclami concernenti la cronaca giudiziaria talora hanno evidenziato profili di illiceità rispetto non solo al Codice, ma anche alle disposizioni in materia di segreto delle indagini e di pubblicazione degli atti processuali (artt. 114 e 329 c.p.p. e art. 684 c.p.).
In una vicenda, concernente la pubblicazione su un sito internet di un e-book recante il testo delle intercettazioni telefoniche raccolte nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e contenute in un’informativa preliminare predisposta dai Carabinieri, anche alla luce del riscontro pervenuto dalla menzionata Procura, l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione, per le sue caratteristiche (il contenuto del libro coincideva con l’intero atto-informativa dei Carabinieri, comprensivo di intestazione, non sottoposto a rielaborazione alcuna), potesse presentare elementi di incompatibilità con l’art. 114, comma 2, c.p.p. – che vieta “la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano con- cluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare” –, sottoponendo quindi l’accertamento di tale circostanza alla competente autorità giudiziaria.
Si è d’altra parte evidenziato che, sotto il profilo delle specifiche disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali in ambito giornalistico (artt. 136-139 del Codice), la pubblicazione, pur se attinente a fatti di indiscutibile interesse pubblico (risultanze di indagini su ipotesi di reato connessi alla gestione dei contributi pubblici erogati a favore di un movimento politico), contenesse alcune espressioni lesive della dignità della reclamante (senatrice, esponente del movimento interessato dalle indagini, menzionata nelle conversazioni intercettate), non rispondenti al parametro dell’“essenzialità dell’informazione”, risultando la stessa di fatto estranea alla vicenda della gestione dei fondi pubblici attribuiti al movimento politico (nota 14 giugno 2013).
Particolare cautela nella diffusione di notizie relative a procedimenti penali deve essere adoperata a protezione del diritto alla riservatezza nonché per assicurare il rispetto della dignità delle persone offese dal reato, poiché la pubblicità (specie tramite internet) data alla lesione ne pregiudica ulteriormente i diritti. Questo orientamento è stato alla base della valutazione di illiceità della pubblicazione in rete, da parte di una testata locale, di due articoli (successivamente rimossi) nei quali erano stati riportati brani di un libro, incentrato sulla reclamante (peraltro con riferimenti lesivi della sua dignità) e sulla sua famiglia, dichiarato giudizialmente diffamatorio e oggetto di sequestro (nota 28 ottobre 2013).

I personaggi pubblici

Per quanto riguarda la diffusione di informazioni riguardanti personaggi pubblici o che esercitano pubbliche funzioni il quadro normativo e la relativa evoluzione giu- risprudenziale consentono invece di individuare margini più ampi nel trattamento dei dati personali (in tal senso v. già Relazione 2012, p. 153).
Tale orientamento è stato seguito anche in relazione alla lamentata diffusione, nel corso di una trasmissione televisiva di inchiesta e di approfondimento informativo, di immagini tratte da un Dvd della festa nuziale privata dei segnalanti asseritamente sottratto agli stessi. Al riguardo, l’Ufficio ha rilevato che – fermi restando gli accertamenti dell’autorità giudiziaria in ordine all’asserita acquisizione fraudolenta del Dvd – la diffusione delle immagini ritraenti i segnalanti e alcuni ospiti (e tra questi un esponente politico già ministro dello sviluppo economico) non presentava profili di contrasto con il parametro della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice).
Il servizio andato in onda – nel quale, peraltro, i volti degli altri ospiti presenti alla festa erano stati oscurati – si inseriva, infatti, nell’ambito di un dibattito sui criteri in base ai quali vengono corrisposti contributi e altre utilità pubbliche a privati e aveva lo scopo di documentare l’esistenza di frequentazioni, anche di natura non professionale, tra l’esponente politico ritratto e i segnalanti (l’uno, presidente della Associazione italiana per lo sviluppo e la promozione del digitale terrestre, l’altra, amministratrice di un consorzio assegnatario di un’autorizzazione pubblica per l’utilizzo del digitale terrestre) (nota 28 marzo 2013).
Il Garante ha invece ritenuto travalicati i limiti della libertà di espressione in rela- zione alla diffusione in rete del contenuto di e-mail private, presumibilmente copiate da hacker, di alcuni parlamentari. L’Autorità ha rilevato come tale condotta potesse determinare una violazione della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e delle specifiche garanzie poste a tutela delle comunicazioni e della corrispondenza dei membri del Parlamento (art. 68 Cost.) nonché la configurabilità del reato di cui all’art. 616 c.p. È stata altresì evidenziata una lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non solo dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi attraverso la posta elettronica nonché dei terzi citati all’interno delle comunicazioni.
Il Garante, avendo individuato nella fattispecie un trattamento illecito ritenuto essere avvenuto ab origine in violazione di legge (art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice) ed avendo rilevato che tale illiceità estendeva i suoi effetti anche ai succes- sivi trattamenti (art. 11, comma 2, del Codice), ha vietato ogni ulteriore utilizzo delle e-mail in questione, prescrivendone la cancellazione (provv. 6 maggio 2013, n. 229, doc. web n. 2411368).

L’uso di immagini in ambito giornalistico

Su richiesta dell’Ufficio, talune testate online hanno rimosso i video con i quali, in un caso, si documentava la tragica morte di due operai impegnati nella manutenzione di una chiusa e, nell’altro si ritraeva il corpo senza vita di un uomo suicida (di cui erano state rese note generalità e informazioni relative allo stato di salute). In entrambi i casi l’Ufficio ha motivato la richiesta ritenendo non giustificata la diffusione delle immagini sul piano dell’essenzialità dell’informazione a fronte della legittima aspettativa di riserbo e di rispetto del dolore da parte dei familiari delle persone decedute (note 11 e 31 ottobre 2013).
L’Ufficio ha, altresì, ritenuto fondata la segnalazione di una donna (affetta da una grave patologia) in relazione ad un articolo che, nel documentare la decisione del giudice che aveva riconosciuto sussistente nel caso che riguardava la stessa un episodio di malasanità, aveva diffuso un insieme di dati (professione dell’interessata e la circostanza che fosse affetta da un’evidente menomazione fisica, professione del marito e composizione del nucleo familiare) i quali, nel loro complesso, consentivano di risalire all’identità della segnalante.
L’Autorità ha precisato che, anche se l’identificabilità era avvenuta entro una cerchia ristretta di persone, queste ultime erano state comunque messe in condizione di conoscere informazioni sul suo stato di salute (che la segnalante aveva interesse a non rivelare). Nell’occasione è stato ribadito che il limite dell’“essenzialità dell’informazione” va interpretato con particolare rigore quando la notizia di cronaca investe fatti che incidono sulla salute di una persona “identificata o identificabile”, richiamando anche la previsione del codice di deontologia secondo cui “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico” (art. 10, comma 1) (nota 1° agosto 2013). Analogamente è stata ritenuta fondata la doglianza di una donna che aveva lamentato una violazione della sua riservatezza da parte di un giornale locale che, nel riferire del decesso del fratello a causa di una grave malattia, aveva altresì rivelato (senza che ciò fosse pertinente) analoga seria patologia di cui la stessa era affetta (nota 12 marzo 2013).

Gli archivi storici e le informazioni online

Anche nel 2013 sono pervenute segnalazioni e ricorsi concernenti la reperibilità, a distanza di anni, tramite gli archivi storici online dei giornali, di dati personali a suo tempo pubblicati. Il Garante ha ribadito che la diffusione sul sito internet di un quotidiano online di un articolo contenente informazioni su fatti (anche molto delicati e risalenti) costituisce parte integrante dell’archivio storico della testata e non integra, in linea di principio, un illecito trattamento di dati personali. Tuttavia, tenuto conto del funzionamento della rete – che consente la diffusione di un gran numero di dati personali relativi a vicende anche remote – e in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto che una perenne associazione all’interessato della vicenda resa pubblica possa determinare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti. È stato quindi prescritto che la pagina web contenente i dati personali del ricorrente (anzitutto il suo nominativo) venisse deindicizzata, sottratta cioè alla diretta individuazione da parte dei comuni motori di ricerca, pur restando inalterata all’interno dell’archivio e consultabile telematicamente accedendo all’indirizzo web dell’editore (provv. 18 dicem- bre 2013, n. 594, doc. web n. 2957346) (cfr. par. 16.4).
In relazione ad un articolo contenente i dati identificativi dell’interessata (rimasta invalida a seguito di un intervento chirurgico) unitamente alla descrizione dettagliata delle relative patologie invalidanti, non rilevanti ai fini del diritto di cronaca, il Garante ha prescritto (con conseguente adempimento da parte dell’editore) la rimozione dell’articolo dagli archivi online (provv. 12 dicembre 2013, n. 578, doc. web n. 296950).
In altra fattispecie, vari siti internet e blog, dopo aver diffuso articoli relativi ad un collaboratore di giustizia, associando la nuova identità dallo stesso assunta quale effetto dell’adesione al programma di protezione a quella originaria, hanno provveduto ad eli- minare tale associazione a seguito dell’intervento dell’Ufficio (nota 20 settembre 2013).
Si segnala, infine, il provvedimento adottato dal Garante il 21 novembre 2013, n. 516 (doc. web n. 2914227) ad esito di un ricorso, avente ad oggetto la richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca del testo di un’interrogazione parlamentare contenente dati giudiziari riferiti al ricorrente (molto risalenti nel tempo e superati da suc- cessivi sviluppi processuali) (cfr. par. 16.4).
La persistente rintracciabilità sui motori di ricerca
Ulteriori interventi dell’Autorità si sono resi necessari per assicurare il rispetto dei provvedimenti con cui era stato imposto il divieto di indicizzazione delle notizie contenute negli archivi online.
È stato più volte segnalato all’Autorità che, nonostante l’adozione di tutte le misure tecniche previste, alcuni contenuti, apparentemente non più indicizzabili, risultavano visualizzabili nell’indice di Google search. Nel novembre del 2013 l’Ufficio ha quindi chiesto, mediante contatti informali, chiarimenti a Google per meglio comprendere e individuare gli strumenti necessari per assicurare la definitiva deindicizzazione dei contenuti rinvenibili tramite il suo motore di ricerca e mira a definire tale aspetto nell’anno in corso, in modo tale da rendere possibilmente più chiara la policy privacy della società americana sul punto.

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