Sulla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle partite di calcio di serie A

Diritti tv: l’Antitrust rigetta le linee della Lega Calcio

Lega CalcioROMA – L’Antitrust, con delibera adottata in data 25 gennaio 2017, ha deciso di “non approvare le Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle partite di calcio del campionato di calcio di Serie A e delle altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”. Lo annuncia in una nota l’Autorità Garante. Infatti, “alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida”, l’Autorità “non ha ritenuto possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287”.
“Dalla lettura delle Linee Guida non risulta possibile verificare che la definizione dei pacchetti, operata successivamente dalla Lega Calcio, sia idonea a garantire ai partecipanti alle procedure competitive esperite dalla Lega Serie A condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione, tali da non compromettere la concorrenza nei mercati televisivi e radiofonici, per i quali i diritti audiovisivi della massima serie calcistica italiana si configurano come un elemento primario, se non essenziale – prosegue la nota dell’Antitrust –. Dall’insufficiente definizione dei criteri di formazione dei pacchetti da porre in vendita, l’Autorità ha fatto discendere ulteriori criticità rispetto ad alcune regole in materia di offerta e di assegnazione in contrasto con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Melandri”.
L’Autorità ha, inoltre, “rilevato che le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A sono, con riguardo alle regole per la procedura di gara e al rapporto con il soggetto assegnatario, in contrasto con i principi di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”.
In merito alle regole di gara, l’Autorità “ha osservato che risultano carenti le indicazioni circa i soggetti che possono partecipare alle procedure di assegnazione, con la possibilità che tale incertezza si risolva in ingiustificate discriminazioni”, prosegue nella nota.
L’Autorità ha, altresì, “ritenuto che i costi di accesso al segnale dovrebbero essere orientati all’effettivo costo di realizzazione, in modo da evitarne la moltiplicazione. Tali criticità hanno impedito all’Autorità l’approvazione delle Linee Guida per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura in cui risultano non conformi ai principi indicati nell’articolo 6 del Decreto Melandri volti a garantire ai partecipanti alle procedure competitive ‘condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione’”. (adnkronos)

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